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Il Tribunale di Catania rigetta le proposte risarcitorie di Sai8 e Curatela fallimentare

Dalla Sogeas alla Sai8, e come in una storia infinta gli ingredienti sono sempre più capricciosi e con un destino crudele e la quasi maledizione che dopo la storica Sogeas, a cui ci eravamo tanto affezionati per l’efficienza e la correttezza, ci sarebbero stati i famosi sette anni di carestia, dove il segno del destino trova riposo nel vecchio detto, al peggio non c’è fine. Con i rulli dei tamburi di una guerra tra Titani, oggi la cronaca vuole che il tribunale di Catania, sezione specializzata Imprese, ha rigettato le domande riproposte dalla curatela del fallimento della Sai8. La società che gestiva il servizio idrico integrato in provincia di Siracusa, e dalla Sds, quale detentrice di quote della SAI8, nei confronti dell’Ato idrico, nonché degli undici comuni che non avevano consegnato gli impianti idrici alla Sai8, i relativi sindaci e i dirigenti, citati in giudizio con una corposa richiesta di risarcimento danni. In particolare la SAI8, ed il relativo giudizio era stato riassunto dalla Curatela fallimentare, aveva citato in giudizio il consorzio Ato idrico, l’assessorato regionale dell’Energia, i comuni di Carlentini, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide, Rosolini, Avola, Cassaro, Buscemi, Canicattini Bagni, Sortino, Francofonte e i relativi sindaci e dirigenti tecnici.

La voluminosa sentenza del Tribunale di Catania ha accolto l’eccezione formulata dalle difese dei convenuti della nullità del contratto stipulato con Sai8, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali nei confronti di tutti i convenuti nella misura indicata.

La querelle scoppiò fin dall’affidamento nel 2008 della gestione del servizio idrico integrato alla Sai8 che prese il posto della Sogeas Spa nell’ambito dell’applicazione delle norme della legge Galli sugli Ambiti Territoriali Integrati. La richiesta della Sai8 della condanna degli enti al risarcimento dei danni per un ammontare di 20 milioni di euro per quanto riguarda “la perdita del valore della quota di partecipazione nel capitale di Sai 8”; di ventotto milioni per quanto riguarda “il mancato utile per l’esecuzione dei lavori di cui al piano d’ambito”. In particolare le protagoniste della vicenda giudiziaria avevano poggiato la domanda sull’erronea determinazione della tariffa iniziale, che aveva poi determinato ripercussioni anche negli esercizi successivi, deducendo altresì la nullità della clausola con cui è stato determinato il canone di concessione. Per la ricorrente, il consorzio Ato idrico non avrebbe attivato il meccanismo della revisione tariffaria. La Sai8 ha insistito a lungo poi sull’obbligo contrattuale da parte di tutti i comuni aderenti all’Ato idrico di consegnare gli impianti, arrecando, a loro dire, danni al gestore consistenti nell’aggravio dei costi fissi per il personale e di struttura non compensati dai ricavi di tariffa e altro ancora. Nel motivare la sentenza, il collegio, invece, ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dalla legge per configurare la responsabilità del consorzio Ato, ritenendo erronee le argomentazioni delle parti attrici secondo le quali “Sai8 sarebbe stata soggetta al controllo esterno da parte del consorzio”.

Concetto Alota

 

 

 

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