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Solo i giornalisti possono condurre un notiziario radiofonico. Cassazione: esercizio abusivo della professione se non si è iscritti all’albo

Solo i giornalisti possono condurre un notiziario radiofonico. Con sentenza n. 41765/2017 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l’esercizio abusivo della professione di giornalista comminata un anno fa ad un conduttore radiofonico dalla Corte d’appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano – per la violazione dell’art. 348 Cp.

La motivazione della condanna, riassume Confindustria Radio Tv, si riporta all’aver condotto notiziari radiofonici, esercitando quindi abusivamente la professione di giornalista senza essere iscritto nell’albo dei giornalisti.

La Corte di Cassazione ha inoltre confermato, sempre con la medesima decisione, la condanna per stampa clandestina al legale rappresentante dell’emittente in quanto la testata attraverso la quale venivano diffusi notiziari radiofonici non risultava essere iscritta, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47/1948, nell’apposito registro istituito presso il Tribunale competente.

Fonte Ordine dei Giornalisti del Lazio

LA SENTENZA
Sul ricorsi proposti da
Kupa Anila, nata a Durazzo (Albania) il 03/01/1975
Torggler Siegfried, nato a Bolzano il 11/05/1965
avverso la sentenza emessa il 09/06/2016 dalla Corte di Appello di Trento –
Sezione distaccata di Bolzano –
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Luigi Biritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – il
09/06/2016 ha confermato la sentenza di primo grado con cui Kupa Anila e
Torggler Siegfierd sono stati ritenuti colpevoli rispettivamente del reato previsto
dall’art. 16 della I. 8 febbraio 1948, n. 47 e di quello di cui all’art. 348 cod. pen.
A Kupa Anila è contestato di aver trasmesso, nella qualità di rappresentante
legale dell’emittente “Radio Sudtirol srl”, attraverso la testata “Sudtirol Aktuell”,
notiziari radiofonici senza essere iscritta nell’apposito registro istituito presso il
Tribunale di Bolzano, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47 del 1948.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 41765 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SILVESTRI PIETRO
Data Udienza: 13/06/2017
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al Torggler è invece contestato di avere esercitato la professione di
giornalista senza essere iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati prospettando
una ricostruzione fattuale alternativa e chiedendo l’assoluzione degli imputati.
In subordine, è stata eccepita la prescrizione dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il
confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche,
esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la
critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il
provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
2.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in maniera non manifestamente
illogica, ha indicato le ragioni poste a fondamento della affermazione di
responsabilità degli imputati e, in particolare, come, a fronte di una iscrizione
presso il Tribunale di Bolzano della sola società “Notiziario Radio Sudtirol s.r.l.”,
fossero diffuse notizie ed informazioni giornalistiche attraverso l’emittente
“Hitradio Siedtirol” non iscritta e, in particolare, attraverso la testata “Sudtirol
Aktuell” per la quale non era stata effettuata alcuna registrazione.
3.
I ricorsi per cassazione, con i quali si chiede alla Corte di cassazione di
assolvere gli imputati, sono testualmente riproduttivi dell’atto di appello: dopo
una parte iniziale che ricostruisce lo sviluppo storico del procedimento,
contengono una rivisitazione critica dell’atto di querela e delle ragioni ad esso
sottese nonchè censure fattuali in cui si fa riferimento a documenti, a comparse
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
difensive, ad atti “del fascicolo di primo grado” ed a dichiarazioni, il cui contenuto
è solo vagamente ed indirettamente richiamato.
Le censure dedotte attengono, in particolare, alla ricostruzione dei fatti, non si
confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e sono
sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze
probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far
emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc.
pen.
4.
Ne discende l’inammissibilità dei ricorsi atteso che, secondo i principi
consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla
base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire
rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente
plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità
esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del
26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non
è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di
merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi
a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti
propri del giudicante di merito, cui spetta l’accertamento del fatto, e di quello di
legittimità, cui è precluso l’accesso al merito, che deve verificare la stabilità
argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso.
Tale stabilità argomentativa non è stata nella specie oggetto di specifica
rivisitazione critica.
La inammissibilità dei ricorsi impedisce di prendere in considerazione la
questione relativa alla prescrizione dei reati.
5.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.500,00
(millecinquecento) euro per ciascuno.
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro
millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale

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