Siracusa. Ricorso di Reale sulle amministrative: il Tar dispone il controllo delle schede ma anche un rinvio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati: Maria Stella Boscarino, Presidente Giuseppina Alessandra Sidoti, Raffaella Sara Russo, sul ricorso presentato da Ezechia Paolo Reale sulle amministrative, dispone le verifiche in contraddittorio di tre sezioni, la 7, la 70 e la numero 82. È la decisione del Tar sul ricorso pendente che riguardano le ultime elezioni comunali nel comune di Siracusa presentato Reale. L’esponente numero uno di Progetto Siracusa, ha chiesto l’annullamento del procedimento elettorale che ha portato all’elezione di Francesco Italia a Sindaco di Siracusa. Il Tar ha accolto in parte il ricorso, e si è riservato di entrare nel merito il prossimo 27 giugno del 2019. In sintesi: il conteggio dei voti delle tre sezioni: 07, 82 e 70 e la verifica di 70 sezioni sui 123 complessive, il controllo del numero dei votanti con i voti espressi nella sezione 116 in cui sono stati riscontrati 200 voti in più rispetto agli elettori che hanno votato.
Una prima parziale vittoria a favore di Reale nella gara giudiziaria che porterà a tappe forzate alla conclusione di questa battaglia politica che fin dall’inizio della consultazione si è presentata carica di veleni e di traccheggi, ma anche di tradimenti diffusi nelle due coalizioni che sono arrivate al ballottaggio.
Scrivono i giudici tra l’altro: “Ritenuto che, ai fini del decidere, si rende necessario procedere ad una verificazione in contraddittorio con le parti, da effettuarsi a cura del Prefetto di Siracusa, con facoltà di delega ad un funzionario della Prefettura, intesa ad accertare la veridicità delle questioni dedotte con le censure svolte nel ricorso, con riferimento a ciascuna delle seguenti sezioni: 7, 70, 82.
I giudici del Tar, ecrivono inoltre “che la verificazione dovrà accertare anche la veridicità delle questioni dedotte con le censure svolte nel ricorso, con riferimento a ciascuna delle altre sezioni ivi indicate, nei termini che seguono; in particolare, la verificazione dovrà accertare in ciascuna delle dette sezioni: a) il numero complessivo delle schede elettorali autenticate; b) il numero dei votanti; c) il numero delle schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione; d) la corrispondenza tra il numero delle schede elettorali autenticate e il numero di quelle scrutinate più quelle autenticate e non utilizzate per la votazione. Il verificatore, limitatamente alle sezioni con riferimento alle quali è stata formulata apposita censura, dovrà verificare la sottoscrizione dei verbali delle sezioni e la loro corretta trasmissione al Tribunale, la regolare costituzione dell’ufficio distaccato di sezione, la corretta vidimazione delle schede”.
Il funzionario incaricato dovrà inoltre “acquisire, presso gli uffici depositari, tutti gli atti ritenuti necessari alla verificazione (ad es. verbali, tabelle di scrutinio, prospetti, ecc.), previa redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario; 2) procedere, successivamente, alla verificazione, di cui redigerà verbale, nel quale dovrà darsi atto, oltre che dall’avvenuto adempimento delle formalità di rito per il contraddittorio delle parti costituite, anche dello stato dei plichi, della loro apertura e degli atti rinvenuti”.
C.A.