Paolo D’Orio, il fenomeno del randagismo e il “sentimento per gli animali”
“Se prendi un cane che muore di fame e lo ingrassi, non ti morderà. E’ questa la differenza principale tra un cane e un uomo”. (Mark Twain)
La tematica appare di particolare attualità, in considerazione del fatto che il fenomeno del randagismo si acuisce in modo evidente nel periodo estivo, favorito dalla cattiva abitudine e per la difficoltà a gestire la presenza dell’animale contribuisce così all’aumento dei cani abbandonati.
Paolo D’Orio, in un articolo pubblicato qualche anno fa, esprime con la scrittura l’amore e il sentimento per gli amici animali.
In Italia una famiglia su due vive con un animale domestico. Secondo le statistiche sarebbero presenti 7 milioni di cani e 9 milioni di gatti nelle case degli italiani. Sempre più spesso, però, l’acquisto di un amico a quattro zampe, magari come regalo di Natale o per un compleanno, non avviene per instaurare un reciproco rapporto di amore ma per soddisfare il capriccio di un momento; così ogni anno muoiono per strada in estate ventimila cani e gatti. 650 al giorno, 25 l’ora, 1 ogni due minuti: sono queste le drammatiche cifre degli animali abbandonati d’estate da padroni senza scrupoli, un’atrocità che raggiunge il culmine nei mesi di luglio e agosto.
Magari i malintenzionati non si scoraggeranno lo stesso ma vale comunque la pena di ricordare che la legge non scherza con chi maltratta o abbandona gli animali. Il Titolo IX-bis del Codice Penale tutela il cosiddetto “sentimento per gli animali”, in applicazione della legge n. 189 che nel 2004 ha inciso profondamente rispetto all’originaria formulazione del Maltrattamento di animali (contravvenzione ex art. 727 C.P.) a dimostrazione della forte opera di sensibilizzazione che è stata fatta negli anni per il rispetto degli animali. Ecco le pene previste:
– Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
– Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
A prescindere, io penso che é meglio un cane come amico che un amico cane!
Paolo D’Orio,