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Definizione entrate comunali non riscosse, approvate le agevolazioni

Il Consiglio comunale ha approvato e reso esecutivo, il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento”.

Il Regolamento ammette alla “definizione agevolata” quanti non hanno pagato le ingiunzioni, anche rateizzate, notificate dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; e quanti hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la stessa data, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio. Il termine per aderire è perentorio ed è fissato al prossimo 30 settembre. Per farlo occorre un’istanza su un modello predisposto dall’Ente che va presentata o direttamente al protocollo, o per raccomandata A/r o Pec,.

Relativamente alle entrate comunali i debitori potranno estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, versando le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi, le spese relative alla riscossione coattiva di detti importi, quelle relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento, e quelle spese derivanti da eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, queste disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’Ente, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza comunicherà agli utenti le somme dovute per la definizione agevolata. Il versamento delle somme da corrispondere potrà essere eseguito o in unica soluzione, entro il 20 novembre, oppure essere rateizzato, secondo una dilazione che va da 2 a 5 rate. Nel dettaglio, in caso di pagamento in due rate, la prima sarà pagata entro il 30 settembre, la seconda entro il 31 dicembre; in caso di tre rate alle due si aggiunge la terza, da pagare entro il 29 febbraio 2020; infine la rateizzazione può essere su cinque rate: in questo caso la quarta andrà pagata entro il 30 giugno e la quinta entro il 30 novembre del prossimo anno.

Se l’importo è superiore a 10mila euro occorre inoltre una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria. La definizione non produce effetti in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell’unica rata o di una di quelle per le quali è stata concessa la rateizzazione, mentre le somme versate varranno come acconto dell’importo complessivo dovuto.

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