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Roma. Il magistrato Antonio Fanara ha chiesto l’annullamento della nomina del Csm a Procuratore di Siracusa di Sabrina Gambino

Non c’è pace tra gli ulivi. È la metafora che da anni nega la pace alla Procura di Siracusa. Da Roberto Campisi in poi, il quinto livello del palazzo di Giustizia di Siracusa, è stato un luogo orribile, in cui continuano le guerre che si sono susseguite una dopo l’altra, anni duri e bui, negando la regola logica dettata da Papa Francesco: “Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo.”

Il plenum del consiglio superiore della magistratura ha invitato l’Avvocatura generale dello Stato a costituirsi in giudizio davanti al Tar del Lazio per sostenere il rigetto del ricorso proposto dal pm Antonino Fanara. Il magistrato ha chiesto l’annullamento della delibera del Csm del 3 luglio con la quale è stata conferita l’ufficio direttivo di Procuratore di Siracusa alla dottoressa Sabrina Gambino.

Ricorso trasmesso al Csm il 4 ottobre in cui il pm Fanara ha censurato “l’erroneità della prevalenza accordata al Procuratore Sabrina Gambino, evidenziando come il Csm abbia errato a ricostruire il percorso professionale di Gambino con particolare riferimento, all’esperienza svolta alla Procura di Caltagirone; nella delibera impugnata si indica come la Gambino abbia svolto servizio, quale facente funzione dal novembre del 2013 al settembre 2014 mentre, a seguito dell’accesso agli atti, il ricorrente evidenzia di aver verificato che fosse stata applicata “solo per due mesi (comprensivi peraltro delle ferie natalizie) e per soli due giorni alla settimana, sicché ha svolto le ridette funzioni per circa 20 giorni lavorativi”. E ancora, che Gambino non abbia emesso provvedimenti “rilevanti” e “innovativi” bensì avrebbe compiuto “attività priva in radice di apporto innovativo risultando sul punto macroscopicamente errata la qualificazione operata dal Csm del resto derivante dalla supina riproduzione dell’autorelazione dell’interessata”.

Il pm Fanara lamenta anche l’erronea ricostruzione dell’esperienza professionale della dott.ssa Gambino alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, mentre lamenta che risulterebbe omessa l’analisi dell’attività da egli “svolta alla guida del Gruppo di lavoro sulle misure di prevenzione, diretto e coordinato nonché la mole e la complessità dell’attività a tal fine svolta, e i risultati raggiunti”; il Consiglio dunque avrebbe totalmente omesso “di prendere in esame i ben più rilevanti elementi relativi all’esperienza del Fanara e i risultati concretamente raggiunti nello svolgimento di funzioni all’evidenza di tipo direttivo”.

Ad avviso dell’Ufficio Studi del Csm, il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento, perché “appare di tutta evidenza l’infondatezza dei motivi di doglianza articolati dal ricorrente, afferendo essi per lo più al merito puro della valutazione e della conseguente determinazione consiliare”. Nell’impugnare il ricorso, il Csm ripropone i motivi per i quali la scelta sia caduta sul procuratore Gambino, nel merito: “Il parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Catania, come tutti i precedenti pareri espressi con riferimento alla dott.ssa Gambino, è ampiamente positivo e dà conto del rimarchevole percorso professionale svolto dal magistrato”. Per le attitudini la dottoressa Gambino ha sempre dimostrato di sapere organizzare il proprio e l’altrui lavoro”. E per avere “maturato esperienza specifica in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso per un periodo di quattro anni negli ultimi quindici. Nella comparazione dei curriculum due candidati, “l’Organo di autogoverno (…) ha apprezzato la maggiore idoneità di quello della controinteressata a soddisfare le esigenze sottese all’incarico da conferire”, per cui “non possono che essere considerate infondate le doglianze con cui il ricorrente deduce l’illegittimità della motivazione con la quale il Csm gli avrebbe iniquamente preferito la dottoressa Gambino nel conferimento dell’ufficio in concorso”.

Perché ci adiriamo per le lotte interne alla magistratura, della guerra silente tra magistrati? L’aggravante che si tratta di magistrati, dei pubblici ministeri, di quelli che fanno le indagini, che imprigionano i delinquenti, che sorreggono le accuse. L’azione delle procure non ha rilevanza esclusivamente nei procedimenti e nel processo, ma spazia a ventaglio nella vita pubblica di ogni giorno; ecco perché insiste un’attenzione “speciale” sulle posizioni apicali della magistratura titolare dell’iniziativa giudiziaria, che ha un’importanza primaria nella società moderna, a prescindere dalle procedure di legge.

C.A.

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