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Pesca sportiva, i chiarimenti della Protezione civile siciliana

Con riferimento all’art.8 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile, il dipartimento regionale di Protezione civile ha disposto chiarimenti ai quesiti pervenuti sul tema della praticabilità della cosiddetta “pesca sportiva”, si espone quanto segue.
In primo luogo, nel concetto di pesca sportiva siccome richiamato va ricompresa sia quella effettuabile da terra (spiagge e altri luoghi a ciò abilitati) sia quella praticabile mediante imbarcazioni da diporto – natanti e immatricolate – in mare, acque interne, laghi e fiumi, nel rispetto della normativa vigente di settore oltre che delle direttive governative, nazionali e regionali, a tutela della salute e del distanziamento sociale e interpersonale richiamate nei pregressi provvedimenti e nell’ordinanza.
E’ consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio comunale per poter raggiungere le località di pesca prescelte e consentite e i cantieri, i circoli nautici e i porticcioli, con successivo rientro nelle proprie abitazioni.
Nell’attività di pesca sportiva come sopra qualificata debbono poi ritenersi incluse sia quella intesa in senso stretto sia quella c.d. amatoriale o ricreativa, praticata nel territorio regionale da soggetti anche non specificamente tesserati e/o appartenenti e/o affiliati a federazioni, società
sportive e circoli, ma che comunque devono essere materialmente in possesso della comunicazione indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali anche se notificata e/o registrata sul sito del MIPAAF in data antecedente all’adozione del predetto Decreto.
Nel contempo, al fine di consentire l’attuazione pratica e sostanziale della pesca sportiva, amatoriale e/o e ricreativa come sopra intesa, sono autorizzati – a parziale modifica delle previsioni di cui alla circolare n. 10 del 24 aprile 2020, ultimo capoverso – i cantieri nautici, i circoli nautici, i
porticcioli anche a vocazione turistica regolarmente abilitati alle operazioni di varo, di alaggio, di rimessaggio, di ormeggio nonché all’espletamento di tutti gli interventi e le attività necessarie per la concretizzazione della pesca sportiva da imbarcazione e del correlato diporto, in esse comprese la manutenzione e la riparazione degli scafi di proprietà dei diportisti. Ciò in base alle forme, agli orari, alle modalità e agli accorgimenti tecnici e di sicurezza già previsti nelle licenze e nelle
specifiche autorizzazioni di legge rilasciate dagli organi amministrativi di competenza, con l’obbligo di adottare in aggiunta tutti gli ulteriori accorgimenti e le opportune misure ed aspetti organizzativi al fine di evitare qualunque forma di assembramento in occasione delle attività e operazioni come sopra enunciate.
Per garantire, poi, il corretto distanziamento di sicurezza in conformità ai richiamati provvedimenti nazionali e regionali sia all’interno degli scafi atti alla pesca sportiva e/o amatoriale che di quelli strettamente utilizzati nella fase di trasbordo di persone da uno scafo utilizzato per il trasporto ad un altro – qualora trattasi, ad esempio, di cantieri nautici, di circoli e di porticcioli che usino in regime di concessione l’ormeggio ai gavitelli nei cosiddetti campi boe – può ritenersi sufficiente arginare la distanza fra soggetto e soggetto nella misura di almeno un metro e mezzo
(1,50 mt.) con conseguente numero massimo di passeggeri contenuto in ragione delle dimensioni utili e calpestabili dell’imbarcazione ospitante e obbligo a carico di ciascun passeggero dei dispositivi di protezione individuale.
Si stima utile commisurare le prescritte distanze nel rapporto fra la c.d.
“lunghezza fuori tutto (L.F.T.)” dello scafo (o L.O.A. – Length Over All), stabilita secondo le norme EN/ISO 8666 (per l’effetto escludendo spoiler, plancette, delfiniere etc.) e la “larghezza massima di coperta” (cosiddetto “baglio massimo” o Beam Max). In via esemplificativa, possono essere trasportate n. 2 persone in una imbarcazione fino a 5 metri, n. 3 in uno scafo fino a 6 metri, n. 4 in uno scafo fino a 7 metri e così, a seguire, in
considerazione e nel rispetto del parametro di distanza minima di sicurezza sopra richiamato fra ogni componente dell’equipaggio, rapportato alla detta lunghezza f.t. dello scafo.

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