Vicenda Fiera del sud, il Comune di Siracusa condannato a risarcire l’Emmea
Il comune di Siracusa è stato condannato dalla prima sezione del Tar di Catania a risarcire la somma di 249mila euro alla Emmea. La vicenda è sempre quella legata alla realizzazione del centro commerciale ad Epipoli ed è legata al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Il comune aveva dato laconcessione edilizia il 16 settembre 2011 in favore della Emmea per l’esecuzione dei lavori, consistenti nella “demolizione della palazzina uffici (…) modifica della distribuzione interna del corpo principale, con realizzazione di un portico in prossimità dell’ingresso sud”.
Il Comune ha precisato che gli oneri di urbanizzazione sono stati determinati in complessivi €. 249.626, mentre il contributo sul costo di costruzione in complessivi €. 844.873 e che prima del rilascio del titolo concessorio sono stati pagati dalla Emmea quasi 25mila euro a titolo di oneri di urbanizzazione e quasi 80mila euro a titolo di contributo sul costo di costruzione, da pagare in rate.
Il Comune di Siracusa, rappresentando l’avvenuta scadenza del termine per il pagamento della seconda, terza e quarta rata degli oneri di urbanizzazione e della seconda rata del contributo sul costo di costruzione (€. 337.949,20) nonché la mancata corresponsione da parte della Emmea della complessiva somma di 650mila euro, nonostante le diffide di pagamento inviate, ha chiesto l’adozione di decreto ingiuntivo nei confronti della Emmea.
La società ha dedotto l’illegittimità derivata della pretesa creditoria fatta valere in monitorio dal Comune di Siracusa, in quanto fondata sui parametri di calcolo previsti dalla delibera n. 86/2010 che indicava l’incremento degli oneri di urbanizzazione. La società aveva chiesto la sospensione del presente giudizio di opposizione sino all’esito dei giudizi pregiudiziali pendenti.
Con sentenza Tar Sicilia, Catania, 25 luglio 2014, i ricorsi erano stati uno respinto, l’altro dichiarato in parte inammissibile, in parte respinto e in parte accolto (ma limitatamente all’illegittimità della deliberazione del 2010 circa l’applicazione fin dalla sua entrata in vigore, anziché dal 1° gennaio dell’anno successivo).
Lamenta la società che l’Ente, nel rilasciare la concessione edilizia nel 2011, anziché limitarsi a calcolare gli oneri di urbanizzazione e i relativi contributi per i costi di costruzione limitatamente ai soli interventi edilizi da ultimo richiesti ed assentiti in una variante essenziale, di converso, ha calcolato e così riliquidato – gli oneri di urbanizzazione e i contributi per costo di costruzione relativamente all’intero originario intervento edilizio. Per effetto di questo errore, lamenta la società, il costo per oneri di urbanizzazione per la realizzazione dell’intera originaria superficie (mq. 15.802), già determinato nel 2009 in complessive €. 31mila 219 euro, è stato rideterminato, a seguito della concessa variante nella cifra di 249.626 euro (nonostante la superficie complessiva da realizzare fosse di mq. 15.673, rispetto a quella già assentita nel 2009 in mq. 15.802); allo stesso modo, il contributo per costo di costruzione già nel 2009 determinato in 322.500 euro, all’atto dell’adozione della concessione in variate è stato dal Comune rideterminato nella somma di 844.873 euro.