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L’ufficio legale della Regione: “Illegittimo lo scioglimento del consiglio comunale”

“Lo scioglimento del consiglio comunale di Siracusa per la mancata approvazione del rendiconto di gestione, in assenza di una norma regionale ad hoc, appare illegittimo e il ricorso fondato ed accoglibile”. Sono le conclusioni cui giunge il dirigente dell’Ufficio legislativo della Regione siciliana, avvocato Giuseppe Anzaldi, nel rilasciare un parere interlocutorio rispetto al ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana da parte di Ezechia Paolo Reale e di altri otto ex consiglieri comunali. L’obiettivo dei ricorrenti è di pervenire all’annullamento del decreto del 20 febbraio dello scorso anno con cui il presidente Musumeci e l’assessore agli Enti Locali hanno sancito lo scioglimento del consiglio comunale. 

Il parere dell’Ufficio legale della Regione era stato chiesto dal Consiglio di giustizia amministrativa con la relativa acquisizione degli atti del dibattito parlamentare in sede di assemblea regionale siciliana, compresi quelli esitati dalle commissioni, con riferimento alla modifica dell’ordinamento amministrativo degli enti locali. 

Nella relazione, l’avvocato Anzaldi ritiene che sia da dichiarare improcedibile il decreto assessoriale del 17 dicembre 2019, con cui è stato disposto l’invio del commissario ad acta in sostituzione del consiglio comunale aretuseo, perché proposti oltre il termine di 120 giorni previsto per la presentazione dei ricorsi straordinari.  

Rispetto alle nuove norme, esitate in sede di dibattito parlamentare, l’ufficio legale della Regione sostiene che “non appaiono dirimenti ai fini della decisione del ricorso in esame”.  Perché “le nuo9ve disposizioni non hanno valore interpretativo rispetto al precedente testo e che pertanto esse dispongono solamente per il futuro, lasciando impregiudicato, per il passato, il problema dell’applicazione del punto tre dell’articolo anche al caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione”. Scartata quest’ipotesi, il legale, quindi, spiega i motivi secondo cui il consiglio comunale non andava sciolto, ponendo all’attenzione del Cga due sentenze emesse, nel merito, dal Tar di Palermo e da quello di Catania che giungono a conclusioni diametralmente opposte. In particolare, sottolinea che, a suo giudizio, sembra più convincente la posizione assunta dal giudice catanese secondo cui “lo scioglimento del consiglio comunale per la mancata approvazione del rendiconto di gestione, essendo una disposizione che se pur inserita nell’ordinamento finanziario e contabile, sostanzialmente attiene al funzionamento degli organi degli enti locali, non estendendosi il rinvio dinamico alle competenze degli organi e alle conseguenze proprie delle relative violazioni e inadempimenti, in assenza di una norma regionale che lo preveda, la sanzione (…) non trova applicazione in Sicilia”. 

Per il legale della Regione siciliana è anche condivisibile la tesi del Tar di Catania secondo cui “il rinvio operato dall’art. 58 della legge regionale n.26 del 1993 non riguarda l’omessa approvazione del rendiconto di gestione, dal momento che si tratta di uno strumento avente natura e finalità, tanto sul piano formale che sostanziale, diverse rispetto al bilancio di previsione e in relazione al quale il legislatore siciliano, quando ha ritenuto di intervenire, lo ha fatto escludendo che la sua mancata approvazione conduca allo scioglimento dell’organo consiliare”. 

“Il parere espresso dall’ufficio legale della Regione siciliana – commenta l’avvocato Ezechia Paolo reale – conferma la correttezza dell’impostazione non solo del ricorso ma anche dell’azione svolta in consiglio comunale. Siamo già riusciti a fare correggere la normativa eliminando per sempre la possibilità di questi equivoci e ora ci viene dato ragione anche sul merito ribadendo che non può essere sciolto un ordine democratico solo perché vota contro il governo”.  

Il parere espresso dal legale della Regione siciliana sarà adesso trasmesso al consiglio di giustizia amministrativa che, a sua volta, sulla scorta di tali elementi e considerazioni, dovrà rendere un ulteriore parere. Soltanto quando il Cga avrà detto la sua, il pallino ritorna in mano al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, cui i ricorrrenti si erano rivolti, per definire la questione una volta per tutte”. 

“L’unica cosa che mi auguro – afferma Reale – è che non vi siano ulteriori perdite di tempo nel reinsediamento del consiglio comunale, considerato che è stata chiesta la sospensiva degli effetti del decreto da oltre un anno. Ciò significa che, anche se ci volessero riflettere ancora un po’ di tempo, è giusto concedere la sospensiva e reintegrare il consiglio comunale nel pieno delle proprie funzioni”. 

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