Calcio Lega pro: il Siracusa penalizzato di 4 punti
Mentre ieri sera il Siracusa ha pareggiato nel posticipo della 32ma giornata del campionato di serie C contro la Reggina, oggi il tribunale nazionale federale ha penalizzato la squadra di 4 punti in classifica, inibendo il presidente Gaetano Cutrufo per 3 mesi. Qui di seguito, il provvedimento adottato dal Tribunale contro il quale il Siracusa calcio ha già preannunciato di fare ricorso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha deciso di deferite Gaetano Cutrufo (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), il Siracusa calcio
Il Sig. Cutrufo Gaetano:
per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità
e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti nonché i
compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta dovuti a diversi tesserati, per le
mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché i premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati,
per la mensilità di ottobre 2017 . In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti
acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
– la Società Siracusa Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il
comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale
rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16
dicembre 2017, gli emolumenti nonché i compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta dovuti a diversi tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché i premi
contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di ottobre 2017.
Con ulteriore provvedimento n. 8124/707 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18, la Procura Federale ha
deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
Cutrufo Gaetano:
per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità
e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi
Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori
addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non
aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute
Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti
dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli
stessi;
– la Società Siracusa Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il
comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale
rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16
dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri
tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di
settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo
stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Il patteggiamento
Prima dell’inizio del dibattimento, previa riunione dei deferimenti in epigrafe, la Procura Federale
e il Signor Cutrufo Gaetano, questi ultimo rappresentato dal Procuratore Speciale Dott.
Giuseppe Iodice, Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl, hanno depositato
proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig.
Cutrufo Gaetano, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno),
aumentata di mesi 1 (uno), per la continuazione tra le violazioni contestate a fronte della riunione
dei due deferimenti, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
preliminarmente dispone la riunione dei due deferimenti in epigrafe, per ragioni di connessione
soggettiva e oggettiva;
esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
rilevato altresì che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Cutrufo Gaetano ha depositato
istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art.
23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi
con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale
Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone
la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a
cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione
dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori
udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad
ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente,
salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni
successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo
accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva
revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del
comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura
Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere
emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato
conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti
risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di
cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Il procedimento è proseguito per la Società Siracusa Calcio Srl.
Il dibattimento
Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono
riportati integralmente all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento con
l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella corrente
stagione sportiva. È comparso per la Società deferita il Dott. Giuseppe Iodice, Direttore Generale
della Società Siracusa Calcio Srl, il quale si è riportato alle memorie difensive e alle conclusioni
in esse contenute.
I motivi della decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, esaminati gli atti contenuti nei deferimenti n.ri 175 e 176,
dispone la preliminare riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva e parzialmente
oggettiva, anche in onore al principio della economia dei giudizi. Consta infatti al giudicante che
i prevenuti siano gli stessi, così come le disposizioni violate poiché traggono entrambe spunto
dalle medesime norme contestate. L’unico elemento distintivo è costituito dalla natura delle
violazioni in quanto le stesse si riferiscono per un verso a emolumenti, compensi e premi; per
altro verso all’omesso versamento di ritenute Inps e Irpef; ma questa ultima differenza non
appare ostativa alla riunione, rivelandosi residuale al confronto degli obiettivi elementi di
connessione soggettiva e parzialmente oggettiva sopra delineati.
In ordine alla posizione del Siracusa Calcio Srl, il deferimento integralmente inteso è fondato. In
punto di merito, risulta infatti provata per tabulas la ritardata corresponsione e comunicazione
delle poste indicate in deferimento, avvenuta il 19/12/17 in virtù dei flussi finanziari recepiti dalla
Co.Vi.So.C., nonostante la difesa sostenga di aver ottemperato in tempo utile. Parimenti
infondate appaiono le esimenti riferite ai compensi contrattuali e premi dovuti ad alcuni
tesserati, in quanto il suffragio sostanziale e documentale addotto dalla difesa non si reputa
in grado di superare il dettato normativo.
In tema di diritto, è quindi manifesto che la Co.Vi.So.C. non recepì, nel sancito tempo, l’avvenuto
saldo delle contestate poste, dando impulso alla procedura in esame. In tal senso il corpo
essenziale del postulato normativo (ritardato versamento e/o mancata comunicazione nei
termini) risulta quindi violato a prescindere dalla irrilevante incertezza sulla data di scadenza,
dal momento che il giorno 16/12/17 era un sabato, per cui la Co.Vi.So.C. si premurò di comunicare
giustamente agli interessati che il termine per il deposito veniva posticipato (ex lege) al
18/12/17, cioè il lunedì successivo.
Le circostanze scriminanti addotte dalla difesa non si reputano quindi convincenti per cui,
acclarate le responsabilità ascrivibili alla Dirigenza, il Siracusa Calcio Srl è colpevole di
responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in
essere dal suo Dirigente; nonchè di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione
della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Cutrufo Gaetano.
Infligge alla Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.