Città di Siracusa, rigettato il reclamo dell’Acireale per Carbonaro
Rimane il risultato acquisito sul campo il 5 ottobre scorso, ovvero 5-0 del Città di Siracusa sull’Acireale. Il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di Sicilia ha, difatti, rigettato il reclamo avanzato dai dirigenti dell’Acireale, sostenendo essere assolutamente infondata l’accusa avanzata nei confronti della posizione del calciatore Giuseppe Casrbonaro. Il verdetto è stato emesso questa sera. Con reclamo proposto la Società Acireale veniva chiesta l’irrogazione alla Società Città di Siracusa la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3; l’Acireale segnalava la posizione irregolare del calciatore Carbonaro, schierato in campo sebbene non ne avesse titolo in quanto, “pur essendo iscritto all’albo dei tecnici presso il Settore Tecnico della FIGC, non aveva chiesto la sospensione “volontaria” dall’albo stesso per potere svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni”; la reclamante ritiene, vista la contemporaneità del tesseramento come calciatore e dell’iscrizione all’albo dei tecnici, essere stato violato il disposto dl Regolamento del Settore Tecnico;
Il giudice sportivo, ha replicato sostenendo che “affinché venga dichiarata la posizione irregolare di un calciatore durante una gara, occorre che venga provato che questi sia incorso in ciò che la giurisprudenza sportiva definisce “doppio tesseramento” (come calciatore per due distinte Società o come allenatore di una e calciatore di altra); si ricorda poi che questo Organo di Giustizia assume le proprie decisioni, per quanto attiene alla posizione di tesseramento, in base agli atti del competente Ufficio Tesseramento; Nel caso in specie risulta che il Carbonaro è tesserato, nel corso della stagione 2014/2015, in qualità di calciatore, per la Società Città di Siracusa dal 17/09/2014; si è altresì accertato che il Carbonaro ha ottenuto l’abilitazione quale allenatore di base in data 24/01/2014 ma che non è stato mai tesserato, per tale titolo, per alcuna Società”.
Non può non rilevarsi che il titolo di allenatore si acquisisce con la frequenza di un corso con esame finale e che, per potere esercitare tale funzione, il soggetto abilitato deve necessariamente iscriversi nei ruoli del Settore Tecnico; è comunque solo a seguito del tesseramento a favore di una qualche Società che un soggetto può esercitare l’attività di allenatore. (art. 38 N.O.I.F.); Pertanto, è ovvio che il semplice possesso dell’abilitazione, quindi, costituisce un titolo che può essere utile solo a seguito di un eventuale tesseramento; poiché la Società reclamante non ha in alcun modo provato che in atto il Carbonaro operasse, come calciatore e come allenatore, sulla base di due distinti tesseramenti è di tutta evidenza che lo stesso, alla data della disputa della gara di cui si tratta, si trovasse in posizione regolare.