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Cronaca & Politica. L’azione preventiva nello scioglimento dei consigli comunali e la prova del connubio con la mafia

La nomina della Commissione d’indagine per accertare la presenza in consiglio comunale o meno di condizionamento mafioso da parte del Prefetto nel Comune di Avola, è un atto dovuto. Regolato dalla legge dello Stato ma appare di primo acchito una condanna per le parti politiche avverse; sacrosanto, umano e per certi aspetti accettato nel gioco delle parti nella nostra sub-cultura frenata dal carattere di un popolo in cui insiste una forte ampiezza abulica. È questo il primo rigagnolo che fa scivolare nel fango, della calunnia al sol passa parola e della regola degli aspetti di una democrazia moderna, avanzata. Tutto questo succede per il cambio della strategia della mafia con la recente esplosione dell’epidemia del sospetto d’infiltrazione mafiosa nei Comuni italiani, nelle Regioni, nel Parlamento, ma come espansione territoriale e nuovi equilibri di forza della mafia, spinge oggi i governi al solo controllo preventivo di elementi mafiosi all’interno dell’istituzione di base, cioè, i Comuni, tralasciando troppo spesso le altre istituzioni elettive.

Lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1991, con il decreto-legge n. 164, interamente abrogato, in uno dei momenti più difficili della lotta tra Stato e mafia; ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, disciplinato ora dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, artt. 143-146 del decreto legislativo numero 267 del 2000.

Si tratta di una misura che non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio ma preventivo, di carattere straordinario, che ha come diretti destinatari gli organi elettivi nel loro ampio ventaglio e non i singoli amministratori, come invece disciplinato dall’art. 142, che prevede la rimozione in caso di “atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico”: ciò incide, in maniera rilevante sull’autonomia degli enti locali. La logica dello scioglimento degli organi elettivi è quella che si vuole interrompere un rapporto di correità e di sottomissione dell’amministrazione comunale nei confronti dei clan mafiosi, in grado di condizionare le scelte degli amministratori pre-tempore attraverso il ricorso al metodo mafioso a largo raggio o per singola azione conveniente.

Una scelta di alta amministrazione, contraddistinta da una larga discrezionalità. Per arrivare allo scioglimento non è indispensabile che siano stati commessi reati perseguibili penalmente oppure che possano essere disposte misure di prevenzione, essendo sufficiente che emerga una probabile soggezione, anche minima, degli amministratori verso la criminalità organizzata. Gli indizi raccolti devono essere sempre dimostrati e stabilenti tra loro per provare l’influenza del crimine organizzato sull’amministrazione, da poggiare sempre sulla prova rigorosa dell’accertata volontà degli amministratori d’assecondare le richieste della criminalità. L’attività d’indagine può avere risultati scaturenti al solo comportamento dell’apparato amministrativo, segretario comunale, dirigenti, dipendenti, nelle rilevanti attribuzioni e facoltà, e non solo degli eletti, consiglieri e sindaco.

Nella tesi in cui non sussistono gli ipotizzati precedenti per lo scioglimento del consiglio comunale, oppure l’adozione di altri provvedimenti, ma siano state registrate comportamenti tali da determinare la compromissione del buon andamento dell’amministrazione, il Prefetto ha il potere di determinare gli interventi di risanamento e i conseguenti atti adeguati da assumere, e in caso di reiterato inadempimento, e si sostituisce, di fatto, all’amministrazione inosservante per il tramite di un commissario ad acta.

Concetto Alota

 

 

 

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