Ias Priolo, nessuna irregolarità nell’esclusione della Ecoservizi
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha rigettato gli appelli proposti dalla società Ecoservizi srl nei confronti dell’Ias, Industria Acqua Siracusana, che gestisce il depuratore biologico di Priolo. Il Cga ha confermato di fatto la sentenza del Tar di Catania a cui si era rivolto l’azienda
L’Ias ha indetto il 10 aprile 2015 due procedure di gara: una per l’affidamento del servizio di manutenzione impiantistica ed infrastrutture e un’altra per la manutenzione dell’impiantistica elettrostrumentale. La prima procedura è stata aggiudicata in via provvisoria alla Ecoservizi che, all’esito dei controlli, è stata ritenuta irregolare sia quanto alla posizione contributiva, per un debito di 372mila euro, sia fiscale e quindi esclusa dalla gara, con conseguente aggiudicazione in favore della Termocostruzioni Industriali srl.
La seconda procedura è stata aggiudicata alla TWG, seguita dalla Ecoservizi e dalla Wisco spa. Anche in questo caso, all’esito dei controlli, la Ecoservizi è stata esclusa ed, essendo stata esclusa anche la TWG, la gara è stata aggiudicata alla Wisco.
La Ecoservizi ha contestato la sussistenza delle due irregolarità ma il Tar l’ha respinti, esaminando la sola posizione previdenziale rispetto alla quale ha ritenuto che la ricorrente non avesse proceduto alla regolarizzazione né avesse ottenuto in tempo utile un provvedimento comunque favorevole. La ricorrente ha contestato che non sussisterebbe alcuna irregolarità contributiva anzi, avrebbe vantato nei confronti dell’Inps un credito per 427mila euro, sostenendo che non sussisterebbe neppure l’irregolarità sul piano fiscale, profilo sul quale il Tar non si è pronunciato, avendo l’Agenzia delle entrate revocato i certificati.
Nel motivare la sentenza di rigetto, il Cga scrive: “L’accertata irregolarità contributiva alla data di adozione dell’atto qui impugnato, sul noto presupposto che il possesso del relativo requisito debba aversi (e conservarsi) lungo l’intero (arco di) svolgimento della procedura, giustifica pertanto l’esclusione, senza che più occorra approfondire anche l’altro dato controverso della regolarità fiscale, comunque non (più) determinante sull’esito della vicenda”.