Il Tar del Lazio dà ragione al procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino
Era del tutto legittima la nomina di Sabrina Gambino alla carica di procuratore capo di Siracusa. Questo ha deciso la prima sezione del Tar del Lazio cui aveva proposto ricorso, nel mese di dicembre 2019, il magistrato Antonino Fanara per chiedere l’annullamento della deliberazione del consiglio superiore della magistratura con cui il 3 luglio dello stesso anno ha conferito alla Gambino l’incarico direttivo. Fanara, che è in servizio alla Procura di Catania, ha partecipato, insieme con Gambino e altri magistrati, alla procedura indetta nell’ottobre 2018 dal Csm per la copertura del posto di procuratore a Siracusa, vacante dopo il trasferimento di Francesco Paolo Giordano.
Il ricorrente sostiene che, nell’avallare la scelta della quinta commissione, il plenum del Csm sia incorso in errore nell’apprezzamento della durata dell’applicazione della Gambino alla Procura di Caltagirone, “corrispondente a un periodo ben inferiore all’anno cui si riferiscono gli atti consiliari (dal novembre 2013 all’ottobre 2014), e precisamente di due mesi e per soli due giorni a settimana per complessivi venti giorni lavorativi”. Il Tar del Lazio ha ritenuto infondata la doglianza di Fanara perché “in ogni caso, come l’Organo di autogoverno (…) abbia tenuto in considerazione le attività concretamente svolte e, soprattutto, i risultati conseguiti dalla dr.ssa Gambino, così che anche l’elemento temporale non è venuto ad assumere portata dirimente nelle determinazioni finali del Plenum”.
Sempre con riferimento al periodo di servizio a Caltagirone, per Fanara “non sarebbe giustificato il giudizio di rilevanza e innovatività riservato agli atti adottati dalla dottoressa Gambino (direttive e istruzioni a seguito della modifica apportata alle circoscrizioni giudiziarie interessanti Caltagirone e Gela) o perché non incidenti sull’organizzazione dell’ufficio stesso, mentre il gruppo di lavoro coordinato dal dottor Fanara (misure di prevenzione) sarebbe formato da un numero maggiore di magistrati (4) di quelli in forza presso Caltagirone”. Per il Tar anche questa doglianza è infondata per il motivo che “I provvedimenti assunti dalla dr.ssa Gambino nel periodo di applicazione non sono riconducibili all’ordinaria attività lavorativa, trattandosi piuttosto di determinazioni tipicamente organizzative, volte a disciplinare le modalità di espletamento delle funzioni istituzionali dell’ufficio requirente”.
Insomma, per i giudici “Non si ravvisano i vizi prospettati dal ricorrente, specie alla luce della considerazione che il medesimo non vanta alcuna esperienza analoga a quella della dr.ssa Gambino, a parte il coordinamento del gruppo misure di prevenzione (elemento ritenuto non irragionevolmente subvalente rispetto a quelli posseduti dalla controinteressata)”.