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Imu agricola, presentata la proposta di modifica del decreto

L’Assessore Regionale dell’Agricoltura Nino Caleca, individuato già nella seduta della Commissione Nazionale delle Politiche Agricole dello scorso maggio come referente nazionale e coordinatore tra le Regioni delle iniziative in materia di IMU agricola, ha appena presentato alla Commissione le proposte per la modifica della norma che ha introdotto il pagamento dell’IMU agricola.

“La Regione Siciliana è stata quella che ha sollevato il problema a livello nazionale – dichiara Nino Caleca Assessore Regionale dell’Agricoltura – ed è importante che le altre regioni ci abbiano riconosciuto il coordinamento nazionale per le proposte di modifica da formulare al Governo nazionale. Sin dal primo momento abbiamo avversato la norma introduttiva dell’IMU agricola ritenendola fortemente penalizzante per quelle regioni, come la Sicilia, che l’Unione Europea sostiene in quanto obiettivo 1 e che lo Stato italiano penalizza con tasse che rischiano di deprimere ancora di più gli imprenditori già gravati da una pesante crisi economica. La proposta appena inviata al Presidente della CPA perché la sottoponga al Ministro dell’Agricoltura Martina – continua l’Assessore Caleca – è frutto di un confronto con tutte le altre regioni e mira a ripristinare una situazione di forte discriminazione”.

Ad oggi, infatti, la norma prevede la suddivisione del Paese in aree in relazione alla percentuale di “montuosità” ed in funzione di queste è stato stabilito un criterio di esenzione parziale o totale o di pagamento intero della tassa. L’applicazione della norma ha generato forti discriminazioni e disequità a livello nazionale tali dal momento che zone individuate come montane ma con forti produzioni (vedi , ad esempio, aree di produzione di mele del Trentino) sono state ritenute esenti mentre altre che non rientrano in aree montane sono soggette al pagamento della tassa.

La proposta formulata dall’Assessore Caleca prevede:

PER L’ANNO IN CORSO

  • sospendere tutti i pagamenti, in attesa della sentenza del Tar Lazio del 17 giugno 2015 in esito al ricorso presentato dall’ANCI;
  • ristabilire la condizione di equità tra gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti introducendo l’esenzione a prescindere se gli stessi risultino operanti in montagna o in altre situazioni orografiche;
  • Promuove lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, (aree Obiettivo 1 del Trattato U.E) attraverso l’esenzione di tutti gli imprenditori agricoli di cui all’art. 1305 del c.c., che si impegnano e realizzino almeno uno dei progetti previsti dalle misure del PSR 2014 – 2020, almeno fino a quando non si esaurisce la fase di programmazione di cui al P.S.R. 2014/2020. In questa ipotesi le regioni interessate sarebbero: Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania.

PER L’ANNO 2016

  • Soppressione del Tributo “IMU – Terreni agricoli” su tutto il territorio nazionale e abrogazione della Legge 24 marzo 2015 n. 34 di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 4, facendo così salvo il principio che la terra, in quanto fattore di produzione, non può e non deve essere tassata;
  • In alternativa, qualora il Governo non voglia accogliere la richiesta di soppressione del tributo in questione, appare opportuno proporre l’adozione delle modifiche di seguito indicate:
  • Adeguare i criteri di determinazione, attenendosi agli eventuali esiti di uno studio da affidare a INEA o ISMEA riguardante l’impatto economico dell’IMU Agricola sulle aziende, in modo da commisurare il tributo all’effettiva capacità reddituale dell’impresa o all’effettivo valore economico del fattore di produzione “terra”, quest’ultimo rilevabile dall’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) o attraverso altri indicatori;
  • Ridefinizione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli, ai sensi dell’art. 32 del Reg. 1305/2013, dove, oltre alla montagna vengano contemplati vincoli diversi o complementari alle zone montane, come per esempio i terreni in cui almeno il 60% della superfice agricola è in forte pendenza (dislivello rispetto alla distanza planimetrica >15%) oppure, abbiano eccessiva pietrosità o siano soggetti a siccità, etc. In presenza di tali situazioni, se il criterio di differenziazione rimane quello previsto dal DL 24 gennaio 2015, n. 4, i territori ascrivibili alle condizioni sopra menzionati, dovrebbero fruire anch’essi dell’esenzione prevista dalle zone montane;
  • Esenzione per le aree interne e marginali, fortemente condizionati da gravi carenze strutturali ed infrastrutturali che amplificano i limiti costituiti dalla distanza dai mercati, nonché, le zone interessate da grave disagio economico e sociale, contrassegnati da fenomeni di spopolamento e disoccupazione giovanile.

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