La Procura di Perugia: “La loggia Ungheria di Amara non esiste”
La loggia Ungheria esisterebbe solo nella mente dell’avvocato Piero Amara. Per la Procura di Perugia non vi sono elementi oggetti a riscontro della tesi sull’esistenza di una loggia massonica così come l’ha descritta in questi ultimi due anni l’ex avvocato esterno dell’Erni e principale protagonista di Sistema Siracusa. Il procuratore Raffaele Cantone ha, quindi, chiesto l’archiviazione del procedimento che era stato aperto a seguito delle rivelazioni fatte da Amara nei verbali depositati alla Procura di Milano.
Nessuna associazione segreta dunque, secondo la Procura umbra, avrebbe agito tra le altre cose per manovrare le nomine in magistratura e violato così la legge Anselmi che punisce le associazioni segrete. Per Cantone la circostanza “non è adeguatamente riscontrata. Sull’esistenza dell’associazione non sono, infatti, emersi elementi neanche indiretti che potessero attestarne l’esistenza al di fuori delle dichiarazioni di Amara e delle dichiarazioni di un altro indagato, socio di Amara, che però si è limitato a dichiarare il dato dell’esistenza dell’associazione senza fornire alcun elemento concreto di cui sua conoscenza diretta e si è poi avvalso da ultimo della facoltà di non rispondere, impedendo quindi di operare alcun accertamento mirato”.
Il complesso delle indagini condotte dalla procura di Perugia sulla cosiddetta Loggia Ungheria “ha portato a ritenere integralmente o parzialmente non riscontrate numerose propalazioni dell’avvocato” Piero Amara. Che per l’Ufficio guidato dal procuratore Raffaele Cantone.
“Alla valutazione di attendibilità di Amara – si legge nel comunicato della Procura di Perugia – è stato dedicato un intero paragrafo in cui si sono esaminate “le tante aporie e contraddizioni emerse, ma anche le non poche conferme al suo narrato con riferimento ad alcuni specifici episodi e si è concluso nel senso che le complessive dichiarazioni dell’avvocato non dovessero considerarsi affette da quella ‘inattendibilità talmente macroscopica da compromettere in radice la credibilità del dichiarante e si è ritenuto di conseguenza necessario un livello di riscontri particolarmente elevato”.
Gli episodi raccontati da Amara “che hanno ricevuto anche se parziale riscontro non sono risultati affatto indicativi dell’esistenza di una “associazione segreta”; interferenze o tentativi di condizionamento di nomine di vertice della giurisdizione ordinaria o amministrativa, tentativi compiuti o incompiuti di interferire su nomine di vertici di enti, istituzioni e società pubbliche che pure possono ritenersi avvenute sono risultati ascrivibili ad interessi personali o professionali diretti dell’Amara o di soggetti a lui strettamente legati, piuttosto che conseguenza dell’attività di condizionamento di una “loggia”.