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Mozione di sfiducia, il Tar rigetta il ricorso del sindaco di Rosolini

La prima sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso proposto dall’ex sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato. Si era rivolto al Tar per l’annullamento della mozione di sfiducia, votata dalla maggioranza del consiglio comunale nella seduta del primo marzo, che ne ha determinato la destituzione da primo cittadino di Rosolini.

A sostegno del ricorso, il legale difensore aveva sostenuto che la deliberazione di approvazione della mozione di sfiducia sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 24 dello Statuto del Comune di Rosolini, che prevede il quorum funzionale dei due terzi dei consiglieri assegnati, che in questo caso sarebbe stato carente. Sotto questo aspetto i componenti del Consiglio hanno impugnato, con ricorso incidentale, la deliberazione consiliare n. 47 del 28 agosto 2019, che ha modificato lo statuto comunale, nella parte in cui dispone, che la mozione di sfiducia del Sindaco debba essere votata favorevolmente da due terzi dei consiglieri comunali, anziché dal 60% dei consiglieri assegnati (cioè 10), come previsto dalla normativa regionale vigente. Il Tar scriove: “Dato tale quadro normativo e fattuale di riferimento, va rilevato che, nell’assetto ordinamentale degli enti locali della Regione Siciliana, nessuna disposizione attribuisce, in linea generale, alla fonte statutaria o regolamentare il potere di individuare il quorum necessario per l’adozione delle deliberazioni (quorum funzionale), che continua a essere regolato dalla legge regionale”.

Sui contestati motivi della mozione di sfiducia, i giudici sostengono che “La mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti “caratterizzati da un’elevatissima discrezionalità” e quindi “a prescindere dai contestati e descritti inadempimenti, va ritenuto che una motivazione così articolata, al di là del merito delle questioni, sia in linea, in punto di congruenza e logicità, con la previsione di legge che impone una motivazione della mozione di sfiducia, qui resa in termini di soluzione alla “crisi” politica e riferita all’interrotta collaborazione tra gli organi in questione”.

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