Nave quarantena porto di Augusta: gli ambientalisti insorgono
“Stamane ho avuto notizia dell’arrivo presso il nostro porto commerciale di Augusta della nave Aurelia della compagnia SNAV, per la giornata di domani, sabato 22” – così il Sindaco di Augusta Cettina Di Pietro ha motivato l’ordinanza che vieta lo sbarco delle persone che si trovano a bordo nella nave.
“In questo delicato frangente di pandemia ed in assenza di indicazioni certe da parte del governo regionale che, al di là della ordinanza n.31 del 09/08 – ha continuato il Sindaco Di Pietro – non ha adottato misure idonee a tutelare il territorio, similmente a quanto già fatto dal sindaco di Trapani, (porto da cui la predetta nave proviene, sono stata costretta ad emettere analoga ordinanza”.
“Con ordinanza n. 36, ho infatti disposto, a tutela della salute dei miei concittadini, il divieto assoluto di sbarco. Non è accettabile che la responsabilità sia demandata ai sindaci costretti ad emanare ordinanze, spostando il problema da un territorio ad un altro”.
Non ci stanno le associazione ambientaliste e i comitati impegnati da anni al contrasto dell’inquinamento nel territorio siciliano; in testa il Gruppo ambientalista“Bagali-Sabbuci-Santa Catrina”, “Consulta civica di Siracusa” assieme con altri gruppi e associazioni, protestano e parlano di scarica barile verso il porto di Augusta già abbastanza avvelenato e carico di criticità ambientali. Ancora una patata bollente sulle tematiche del rischio veleni e dintorni per la comunità del territorio di Augusta. Non ci stanno a subire ancora una volta le angherie dei potenti e dei governi sul territorio siracusano e sono disposti alla lotta fino in fondo.
“Il Sindaco di Augusta ha appreso – è scritto nell’ordinanza – per le vie brevi, che nella mattinata del 22/08/2020 sarebbe giunta ad Augusta, proveniente da Trapani, la nave “Aurelia” della Compagnia SNAV, utilizzata per l’attuazione della quarantena a bordo per n. 273 migranti di nazionalità tunisina, originariamente destinata al porto di Corigliano Calabro e successivamente “dirottata a Trapani” e da questo, dopo l’adozione dell’Ordinanza Sindacale n. 127 del 20/08/2020, ulteriormente “dirottata ad Augusta”; nelle more delle determinazioni da assumere in seno a detto Comitato, il Prefetto ha confermato l’arrivo della nave di cui sopra per la mattinata del 22 agosto 2020;
DATO ATTO delle informazioni così acquisite, e che necessita adottare ogni misura precauzionale per garantire l’isolamento dei complessivi n. 273 migranti e la vigilanza sanitaria degli stessi – fermo il principio – sancito anche all’art.3, comma 2 della OPRS n.31 del 09/08/2020 di… obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante all’esame rinooro-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al COVID19, nonché – nelle more della definizione di un eventuale protocollo sanitario tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana – la compiuta profilassi medica di ciascun migrante posto a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione;
RICHIAMATO il protocollo operativo per la gestione dei migranti in arrivo presso i porti nazionali emanato in data 31/07/2020 dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria che prevede che l’effettuazione dei test a bordo sia realizzato sotto il coordinamento dell’USMAF dal personale della Croce Rossa Italiana e/o dall’Azienda Provinciale Sanitaria territorialmente competente;
PRECISATO che, in forza della presente Ordinanza, n. 273 migranti di nazionalità Tunisina dovranno permanere a bordo della motonave “Aurelia” della compagnia SNAV per tutto il tempo della quarantena, demandando alle competenti Autorità sia la sorveglianza sanitaria che la pubblica sicurezza;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n.267/2000:…. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze…;
RITENUTA la propria competenza in materia,
ORDINA 1. Che i n. 273 migranti IN ATTO OSPITATI A BORDO nella motonave “Aurelia” della compagnia SNAV, all’atto dell’arrivo al Porto di Augusta, siano mantenuti a bordo della nave medesima (vigilata a mare dalle Forze dell’Ordine in isolamento e sotto costante osservazione da parte dell’ Autorità Sanitaria per tutto il periodo della quarantena e, comunque, fino all’esito dell’esame rino-orofaringeo, finalizzato ad accertarne la eventuale positività al COVID-19, nonché – nelle more della definizione di un eventuale protocollo sanitario tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana – la compiuta profilassi medica di ciascun migrante posto a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione -per come disposto all’art. 3 comma e dell’ OPRS n. 31 del 09/08/2020; 2. Che per il suddetto periodo di quarantena sia fatto divieto assoluto di sbarco dei migranti dalla motonave “Aurelia” – salvo che per esigenze sanitarie o di ordine pubblico disposte dalle competenti Autorità – ma anche del personale di bordo e/o di assistenza in stretto contatto con gli stessi migranti. Quanto sopra, sentito il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, esclusivamente presso l’unica banchina del Porto di Augusta, idonea a ricevere un traghetto, che risulta essere l’accosto di levante, Pontile “Ro-Ro”, ferme restando le competenze per la sicurezza della navigazione stabilite dalla Autorità marittima; 3. Che la competente Autorità sanitaria provveda a mantenere quotidianamente sotto osservazione detti migranti in modo da individuare eventuali insorgenze di patologie riconducibili al Coronavirus COVID-19 e ad adottare tutte le misure precauzionali previste nei piani di emergenza diramate dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Capo della Protezione Civile nella qualità di Commissario delegato all’emergenza; 4. Che la Autorità sanitaria abbia cura di adottare ogni protocollo di protezione sanitaria anche ulteriore a quelle già stabilite in ambito nazionale al fine di evitare contaminazioni da interferenze con gli operatori addetti all’assistenza dei migranti; 5. Che decorso il periodo di osservazione le Autorità sanitarie e l’ASP di Siracusa provvedano a documentare la condizione sanitaria dei soggetti in isolamento al fine del loro trasferimento in altra destinazione, fermo quanto disposto all’art. 3 commi commi 1 e 2 dell’ OPRS n. 31 del 09/08/2020: · Tenuto conto della forte incidenza del numero dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste siciliane e del significativo numero di episodi di fuga degli stessi, sono vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture, anche al fine di evitare la promiscuità dei contatti e la difficile gestione dei protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi all’epidemia. · La individuazione dei centri di accoglienza per la quarantena, quando non possibile sulle navi all’uopo destinate, compete all’autorità nazionale, previo parere di congruità alle misure di prevenzione per il contagio da Covid-19 rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale.
DISPONE – che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line; – che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC : Al Prefetto di Siracusa; Al Procuratore della Repubblica di Siracusa; Al Questore di Siracusa; Al Comando Provinciale Carabinieri Siracusa; Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Siracusa; Al Comando Compagnia Carabinieri di Augusta; Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta; Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Augusta; Alla Capitaneria di Porto di Augusta All’Autorità di Sistema Portuale Sicilia Orientale. Al Direttore Generale Asp di Siracusa Al Dipartimento Prevenzione ASP di Siracusa Al Comando Polizia Municipale di Augusta,
COMUNICA La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente Ordinanza è pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Augusta e la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale”