Nuovo ospedale di Siracusa, il Tar: “Legittima la revoca dell’affidamento al Rtp”
Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso proposto dal Raggruppamento temporaneo di Professionisti (con a capo lo studio Plicchi) relativamente alla revoca dell’affidamento della progettazione del nuovo ospedale di Siracusa. La quinta sezione del tribunale amministrativo ha emesso la sentenza motivandola in una trentina di pagine.
Rtp aveva chiesto l’annullamento del decreto del 13 gennaio dello scorso anno a firma del commissario straordinario con cui è stata disposta la revoca e la decadenza dall’affidamento dei “Servizi d’ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per i lavori di costruzione del nuovo ospedale di Siracusa”. Rtp ha sostenuto in udienza l’insussistenza dei presupposti per la revoca e la decadenza dell’affidamento, l’illegittimità del silenzio tenuto a fronte delle ripetute richieste presentate per la stipula del contratto ed ha anche chiesto la condanna dell’amministrazione alla stipula del contratto e al rimborso dei compensi, dei costi e delle spese sostenute per tutte le prestazioni espletate dal Rtp.
Nel rigettare il ricorso, il Tar afferma, tra l’altro, che “il provvedimento di revoca/decadenza dell’aggiudicazione si fonda su plurime ragioni connesse sia a carenze nella documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto sia a ritenuti inadempimenti ascritti alla parte ricorrente, affidataria del servizio in via d’urgenza”. In particolare, i giudici si soffermano sulla “mancata produzione della garanzia definitiva e delle polizze fideiussorie, quale causa di decadenza dell’aggiudicazione in questione”.
Il Tar scrive ancora: “Va ritenuto che il fatto che il Rti ricorrente, a fine del 2021, abbia fornito una bozza della garanzia non è sufficiente a superare la dovuta decadenza in assenza del testo definitivo, a fronte delle plurime richieste come sopra elencate; in ogni caso, a tale data non risultano inviate le polizze (nemmeno in bozza), nonostante la richiesta della stazione appaltante. Non può costituire giustificazione il fatto che, essendo il Commissario a fine mandato, la richiesta della produzione della garanzia definitiva piuttosto che essere finalizzata alla stipula del contratto fosse, in tesi, da ascriversi solo all’intendimento della stazione appaltante di incamerare la stessa a fronte di contestati inadempimenti, anzi ciò disvelando le ragioni della mancata produzione da parte del raggruppamento”. Anzi, “la documentazione in atti dimostra che la stazione appaltante più volte ha sollecitato l’operatore economico a stipulare alle condizioni originarie; risultano, in atti, proposte di modifiche contrattuali avanzate dal raggruppamento (con comunicazione del 21 settembre 2022 e con nota del 24 ottobre 2022), con cui si subordina l’emissione della polizza fideiussoria alla definizione tra le parti dei seguenti elementi ritenuti essenziali: a) fissare un Quadro Economico aggiornato, anche tenuto conto delle discussioni già intervenute nel corso del mese di agosto in tema di attualizzazione del costo dell’opera; b) determinare, anche tenuto conto di quanto indicato alla lettera a) che precede, il corrispettivo spettante al RTP per i servizi che svolgerà successivamente all’approvazione del Piano di Fattibilità Tecnico Economico intervenuta con Decreto n. 16 del 10 agosto 2022 (cfr. nota del 24 ottobre 2022)”.