Piano paesaggistico prevale sulle scelte urbanistiche: il Cga rigetta ricorso di Elemata
Il piano paesaggistico prevale sulle scelte urbanistiche effettuate dai comuni. Questo il succo della sentenza con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l’appello proposto dalla società Elemata Maddalena srl che chiedeva l’annullamento del decreto di adozione del piano paesaggistico negli ambiti ricadenti nella provincia di Siracusa e degli atti collegati. La società ha portato davanti al Cga, il Libero consorzio comunale, il Comune capoluogo (che non si sono costituiti in giudizio), gli assessorati regionali ai Beni culturali, al Territorio e Ambiente, alla Presidenza, oltre che il Ministero dei Beni culturali e la Soprintendenza di Siracusa. L’appello era stato proposto per la riforma della sentenza della prima sezione del Tar di Catania, datata 2019.
La società Elemata Maddalena è proprietaria delle aree nella zona dell’Isola, acquistate nel 2010, con una superficie complessiva di 357.286 metri quadri, classificate nello strumento urbanistico vigente come edificabili, in parte come aree di nuovo impianto per la ricettività turistico-alberghiera e in altra parte come aree di nuovo impianto attrezzate per la ricettività turistica. Per quest’obiettivo ha presentato un piano di lottizzazione ma il progetto imprenditoriale ha incontrato l’ostacolo dell’Assessorato regionale per i beni culturali, che con decreto del primo febbraio 2012 ha adottato il piano paesaggistico, che rendeva inedificabili le aree di proprietà della Elemata.
La società ha chiesto al Tar di Catania, di annullare il decreto assessoriale, cosa che è avvenuta con sentenza del 28 luglio 2017. La Regione, però, con decreto del 20 ottobre 2017, ha approvato il piano paesaggistico degli ambiti 14 e 17. L’Elemata ha proposto ricorso contro questo secondo decreto, contestando che l’assessore regionale ai beni culturali non si era conformato alla decisione del giudice amministrativo e sostenendo che il lasso di tempo, di oltre sei anni, durante il quale il procedimento era stato quiescente, avrebbe reso obsoleti gli esiti di indirizzi e accertamenti istruttori svolti in precedenza. La società ha anche dedotto che le aree d’interesse erano prive di pregio paesaggistico.
Nel rigettare l’appello, il Cga si riporta al quadro normativo di riferimento con l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e, nel caso specifico “è stata garantita la concertazione istituzionale e gli enti locali sono stati posti in condizione di dare il proprio contributo”. Il Collegio “reputa dirimente, sul punto, la considerazione che gli enti pubblici (…) hanno fattivamente prestato acquiescenza al piano paesaggistico e hanno assunto posizioni processuali in lampante contrasto con quelle assunte da parte appellante”. Per il Cga, quindi, “l’interesse pubblico che merita prevalente tutela è la difesa del bene pubblico paesaggio”.