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Risarcimento Open Land: ecco la sentenza integrale

Il Cga ha emesso l’altro ieri la sentenza con la quale condanna il Comune di Siracusa a risarcire il danno procurato alla società Open Land srl per la costruzione del centro commerciale ad Epipoli. Qui di seguito pubblichiamo il testo integrale della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2014, proposto da:
Open Land S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Fiaccavento, Attilio Luigi Maria Toscano, con domicilio eletto presso Mario Fiaccavento in Palermo, p.zza Castelnuovo 50;

contro

Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ D’Alessandro, con domicilio eletto presso Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;

nei confronti di

13° Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Siracusa, Natale Borgione, Associazione Legambiente Sicilia Onlus, Centro Studi Davide Contro Golia, Associazione Grilli Aretusei, non costituiti;

per la ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 605/2013, resa tra le parti, concernente edilizia – rilascio concessione centro commerciale fiera del sud – successiva variante – risarcimento danni;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati M. Fiaccavento e N. D’Alessandro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Nell’aprile del 2009 la Open Land s.r.l. richiese al comune di Siracusa un permesso di costruire avente ad oggetto la demolizione dell’edificio in viale Epipoli già sede della Fiera del Sud e la ricostruzione dello stesso onde allocarvi una grande struttura di vendita.

Con provvedimento comunale del 28.9.2009 l’istanza è stata respinta.

La società ha contestato nel merito tale diniego con ricorso al TAR Catania, deducendo peraltro che sulla sua richiesta si era in precedenza formato il silenzio assenso.

Nel prosieguo il comune in data 30.11.2010 ha annullato in autotutela il precedente diniego ed ha assentito l’intervento de quo.

Per conseguenza la società, dopo aver rinunciato alla richiesta di annullamento, ha insistito perchè il TAR etneo le riconoscesse il risarcimento dei danni patiti per effetto del comportamento dell’amministrazione.

Con sentenza n. 2323/2011 il Tribunale ha respinto la richiesta risarcitoria, rilevando per quanto qui ora interessa, da un lato, che sull’istanza di concessione in variante non si era formato il silenzio assenso; dall’altro che il tardivo rilascio del titolo risultava giustificato a causa della complessità della normativa urbanistica applicabile e dei mutamenti della stessa intervenuti in quel torno di tempo.

La società ha impugnato la sentenza di primo grado avanti a questo Consiglio il quale con la sentenza n. 605/2013 ( d’ora in poi: la sentenza):

– ha stabilito che sull’istanza della società si era formato il silenzio assenso;

– ha pertanto annullato il diniego comunale, in quanto non avente le caratteristiche dell’atto di autotutela necessario per caducare il titolo tacito;

– ha chiarito che in realtà l’intervento non sarebbe stato assentibile alla luce della pertinente normativa urbanistica;

– ha tuttavia preso atto della successiva scelta del comune di rilasciare il permesso ed ha pertanto riconosciuto il diritto della società al risarcimento dei danni patiti;

– ha dettato ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. i criteri per la quantificazione degli stessi.

In esecuzione il comune di Siracusa con delibera Giuntale 83/2013 ha costituito un ufficio speciale per l’esame della complessa questione.

All’esito dei lavori di detto ufficio il comune con determina dirigenziale 54/2013 ha affermato che la Open Land – la quale peraltro ancorchè ritualmente notiziata non aveva ritenuto di partecipare al procedimento -non aveva diritto ad alcun risarcimento, per difetto dei presupposti.

La società ha quindi proposto il ricorso per l’ottemperanza in esame, deducendo preliminarmente la nullità degli atti comunali ora richiamati.

Il comune di Siracusa ha proposto un ricorso incidentale.

Le Parti hanno presentato documenti, memorie e note di replica.

Nella camera di consiglio del 18 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Al fine di riordinare e sintetizzare la complessa materia qui controversa il Collegio ritiene di dover pregiudizialmente prendere in esame il contenuto del ricorso incidentale proposto dal comune di Siracusa.

A prescindere da ogni profilo di rito inerente l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale, le domande sostanziali spiegate dall’ente locale non meritano positiva valutazione.

Con l’atto in questione, infatti, il comune sostiene che la contrapposta iniziativa esecutiva della società ricorrente sarebbe inammissibile in quanto la stessa non ha inteso partecipare al procedimento istruttorio avviato con la costituzione dell’ufficio speciale ( e concluso con la determina che nega il risarcimento).

Ora ( impregiudicata la eventuale valutabilità del comportamento di Open Land ai sensi dell’art. 30 c. 4 c.p.a.) deve rilevarsi che il meccanismo divisato dall’art. 34 comma 4 c.p.a. – in linea per questo aspetto con quanto a suo tempo previsto nell’art. 35 della legge 205 del 2000 – impone alla pubblica amministrazione di formulare alla controparte una proposta di liquidazione del quantum risarcitorio sulla base dei criteri indicati dal giudice della cognizione, salva l’apertura del successivo giudizio di esecuzione se la proposta non incontra l’accordo del danneggiato.

Come già rilevato dalla più attenta Giurisprudenza, dunque, la normativa in rassegna non individua una ipotesi speciale di azione di condanna generica al risarcimento del danno da proporsi davanti al giudice amministrativo, limitata al solo an debeatur, prevedendo invece, in via alternativa la scelta del giudice in ordine: a) una condanna « tradizionale » sia sull’an che sul quantum, con specifica ed analitica quantificazione del risarcimento; b) una condanna sull’an e quantum, che si limiti per il quantum all’individuazione dei soli criteri di determinazione.

Ne consegue che la mancata partecipazione della parte privata al procedimento liquidatorio non esonera di per sè l’Amministrazione dall’obbligo di procedere alla formulazione di una proposta, in relazione alle richieste formulate in giudizio dal danneggiato.

A parte questo, come risulta evidente dalle motivazioni che supportano la determina dirigenziale di diniego del risarcimento il comune ha espresso l’avviso che lo stesso non spettasse in radice ( per i motivi che subito si vedranno): pertanto la richiesta al giudice dell’ottemperanza perchè imponga alla controparte di intervenire nell’istruttoria per la liquidazione esibisce profili di marcata contraddittorietà.

Tanto chiarito, si passa all’esame del ricorso principale mediante il quale Open Land deduce in via pregiudiziale la nullità della delibera Giuntale di costituzione dell’ufficio speciale, della comunicazione di avvio del relativo procedimento e della determina conclusiva dello stesso.

Con riguardo alla costituzione dell’ufficio speciale, la tesi dell’impresa non merita positiva considerazione in quanto rientra nella discrezionalità dell’amministrazione individuare – nel rispetto della normativa applicabile e sulla scorta di una adeguata motivazione – gli assetti organizzativi più idonei al perseguimento in concreto dell’efficacia efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Con riguardo alla comunicazione di avvio, il rilievo è inammissibile trattandosi di atto endoprocedimentale che non esibisce alcun profilo di lesività.

Con riguardo alla determinazione finale negativa invece i rilievi della ricorrente sono fondati.

La sentenza di cognizione – dopo aver evidenziato che “i danni valutabili sono in linea generale quelli derivanti dal mancato riconoscimento comunale del possesso da parte di Open Land del titolo tacito per il periodo che va dal 10.10.2009 al 30.11.2010” – ha statuito che “dal periodo sopradelimitato va detratto il periodo in cui i lavori sono stati sospesi per adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza” impartite con la nota in data 26.2.2010.

Con tale nota – vale ricordarlo – la Soprintendenza aveva diffidato Open Land a proseguire nella realizzazione di opere in contrasto con le prescrizioni impartite dallo stesso Organo con la nota 19418/2009 con la quale era stato inizialmente rilasciato il nulla osta al progetto di demolizione e ricostruzione del complesso Fiera del Sud.

In concreto però – come dimostrato dalla documentazione allegata dalla ricorrente e in particolare dall’attestazione del Sovrintendente in data 30.11.2013 – alla diffida non ha mai fatto seguito un ordine di sospensione dei lavori i quali in sostanza non sono mai stati sospesi.

Ciò comporta, in concreto, che l’interruzione del nesso di causalità materiale o di fatto ( e cioè del collegamento tra condotta ed evento) ipotizzata nell’an dalla sentenza non si è in realtà mai verificata, di talchè l’arco temporale del ritardo comunale nel rilascio/riconoscimento del titolo non è soggetto ad alcuna decurtazione nel quantum per questo motivo.

La determina dirigenziale di diniego del risarcimento sopra citata è dunque da considerarsi nulla per violazione del giudicato, come dedotto dalla ricorrente.

Resta per converso impregiudicato l’effetto che la attestata prosecuzione dei lavori anche nel periodo di carenza del titolo potrebbe spiegare sotto il diverso profilo della causalità giuridica ( e cioè del nesso tra evento e danni) in sede appunto di delimitazione dell’area del danno risarcibile come conseguenza concreta e diretta dell’evento dannoso.

Ciò chiarito, prima di procedere al vaglio delle richieste formulate dalla ricorrente, si impone tuttavia preliminarmente di evidenziare quanto segue circa il dislocarsi dell’onere probatorio nella specifica controversia all’esame e delle regole di giudizio conseguentemente ad essa applicabili.

Come è noto per quanto concerne il criterio di imputazione della condotta asseritamente lesiva, al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della Pubblica amministrazione.

Infatti, pur non essendo configurabile in mancanza di una espressa previsione normativa una generalizzata presunzione (relativa) di colpa della P.A. per i danni conseguenti ad un atto o comportamento illegittimo, consolidata giurisprudenza valorizza al riguardo le regole di comune esperienza e la presunzione semplice di cui all’art. 2727 Cod. civ. desunta dalla singola fattispecie, addossando in sostanza alla parte pubblica l’onere di comprovare trattarsi di un errore scusabile.

Questa ( sia pur attenuata) inversione dell’onere della prova in danno della P.A. non opera però allorchè si tratti di delimitare l’area del danno risarcibile.

Come già chiarito da questo Consiglio in continuità con la maggioritaria giurisprudenza, ai fini della liquidazione dei danni assertivamente provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo l’interessato è infatti tenuto a fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, trovando piena applicazione in materia il principio dell’onere della prova e non invece l’onere del principio di prova di cui al metodo acquisitivo che ordinariamente nelle controversie su interessi legittimi tempera il criterio dispositivo ex art. 2697 cod. civ.. (cfr. CGA n. 415 del 2011).

Ciò comporta che in sede risarcitoria il giudice può intervenire in via suppletiva, con la liquidazione equitativa del danno, quando non possa essere fornita la prova precisa del quantum di danno, ma solo se l’an dello specifico danno sia stato provato dall’interessato.

Sulla scorta di tale premessa metodologica, si procede all’esame analitico delle richieste risarcitorie formulate dalla ricorrente, secondo la tassonomia seguita dalla sentenza di cognizione.

  1. Riprogettazione e adeguamento progetto iniziale.

Al riguardo la sentenza da ottemperare statuisce quanto segue:

“Ciò premesso, e passando alla determinazione del quantum, la società domanda, a titolo di danno emergente, di essere ristorata dei danni (asseritamente ingenti) patiti a seguito della necessità di una integrale riprogettazione dell’opera, per renderla adeguata alle nuove esigenze del settore.

Per questa parte la domanda di risarcimento va accolta.

Quindi il comune dovrà risarcire la società degli oneri sostenuti per la riprogettazione o adeguamento del progetto iniziale: e ciò per un importo pari agli incarichi professionali di progettazione che la società dimostrerà di aver conferito a seguito del tardivo rilascio della concessione.”.

In proposito la ricorrente rappresenta di aver dovuto conferire alla Erredi consulting s.r.l. un incarico per una integrale riprogettazione ed adeguamento del progetto iniziale e ciò sotto il profilo edile, strutturale, finanziario, legale, contrattuale, societario e tributario, per l’importo di Euro 7.700.000 del quale chiede quindi il ristoro.

Al riguardo si osserva che la sentenza fa evidente riferimento alla attività di pura riprogettazione ingegneristico-architettonica finalizzata ad adeguare il progetto tecnico originale, laddove invece l’incarico in rassegna ha ad oggetto anche attività generali di consulenza o c.d. project management.

D’altra parte il prezzo convenuto in sede di affidamento dell’incarico è pari ad oltre il cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera ( come si vedrà quantificabile al massimo in circa euro undici milioni) laddove come è notorio le spese di progettazione nell’ambito dell’attività edilizia hanno incidenza assai più limitata: il che conferma che l’attività oggetto dell’incarico ha natura diversa e ben più complessa.

Pertanto, per la determinazione in concreto dell’importo risarcitorio dovuto per spese di riprogettazione occorre disporre apposita consulenza tecnica sulla base del seguente quesito:

“ Determini il consulente la spesa effettivamente sostenuta dalla società per l’affidamento di incarichi professionali di riprogettazione o adeguamento del progetto iniziale divenuti necessari a seguito del tardivo rilascio della concessione.”

  1. Le penali

Al riguardo la sentenza statuisce quanto segue:

“Analogamente va accolta la richiesta di risarcimento per le penali che l’impresa, in base alle obbligazioni contrattuali assunte, dimostrerà di aver pagato o che sarà tenuta a pagare alla ditte costruttrici in conseguenza del ritardato inizio dei lavori.

In proposito la Open Land rappresenta – esibendo una scrittura privata nella quale l’importo originario dell’appalto è quantificato in circa euro 11 milioni- di aver dovuto corrispondere alla ditta costruttrice una penale di Euro 4.000.000, della quale chiede il ristoro.

Sul punto si osserva che la somma in questione appare nel suo complesso potenzialmente esorbitante rispetto al prezzo originariamente pattuito. In ogni caso nei documenti allegati dalla ricorrente manca il riferimento alla clausola del contratto originario con la quale in via preventiva era stato determinato l’ammontare del risarcimento per ritardo o inadempimento dell’obbligazione.

Pertanto, per la determinazione in concreto dell’importo risarcitorio dovuto per penali occorre disporre apposita consulenza tecnica sulla base del seguente quesito:

“ Determini il consulente la spesa effettivamente sostenuta dalla società per il pagamento di penali che l’impresa, in base alle obbligazioni contrattuali assunte, dimostra di aver pagato come diretta conseguenza del ritardo dei lavori dovuto al tardivo rilascio della concessione.”.

  1. Aumento dei costi di costruzione.

Al riguardo la sentenza da ottemperare statuisce quanto segue:

“ Infine va accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dall’aumento dei costi di costruzione nel periodo considerato”.

Al riguardo la Open Land rappresenta in base a nuovo computo estimativo di aver sostenuto maggiori costi di costruzione per Euro 5.000.000, dei quali chiede il ristoro.

Sul punto, per la determinazione in concreto dell’importo risarcitorio dovuto per aumento del costo di costruzione occorre disporre apposita consulenza tecnica sulla base del seguente quesito:

“ Tenuto presente l’importo originario dell’appalto, determini il consulente l’incremento del costo dello stesso dovuto all’aumento dei costi di costruzione, rilevabili da listini ufficiali, nel periodo in cui i lavori furono sospesi a causa del mancato rilascio del titolo edilizio.”.

  1. Canoni di locazione e oneri condominiali.

Al riguardo la sentenza statuisce quanto segue:

“Per quanto riguarda il lucro cessante, certamente riconoscibile è il danno derivante dalla mancata percezione – nel periodo rilevante come sopra delimitato – dei canoni di locazione degli esercizi commerciali e delle relative somme per oneri condominiali….Il comune dovrà altresì corrispondere per un numero di mensilità ut supra calcolato una somma pari ai canoni previsti nei contratti di locazione stipulati dalla società medesima o in vista dei quali la stessa comprovi (con atti a data certa anteriore al 17.10.2012, di spedizione in decisione del presente ricorso) di aver raggiunto concludenti intese con operatori commerciali interessati.

Analogamente per quanto concerne gli oneri condominiali gravanti sui potenziali conduttori.”.

In proposito la Open Land richiede globalmente l’importo di Euro 1.709.101, depositando le scritture private mediante le quali aspiranti conduttori hanno proposto la loro candidatura all’acquisizione in locazione di spazi espositivi nell’ambito del centro commerciale e le relative dichiarazioni di accettazione.

Eccepisce il comune che le proposte in questione sono irrilevanti nel presente giudizio in quanto rivolte nei confronti di una società partecipata ( alla quale Open Land affittò in data 6.9.2010 il ramo d’azienda ricomprendente il centro commerciale) la quale è rimasta sostanzialmente estranea al giudizio di cognizione.

L’argomento non sembra comunque decisivo ai limitati fini ora in rassegna.

Infatti la ricorrente ha comunque fornito prova dell’esistenza di concludenti intese per la locazione degli ambiti espositivi ( sia pur riconducibili alla società veicolo appositamente creata e non a quella madre) e dunque – ai sensi della sentenza – spetta ad Open il risarcimento rapportato all’importo dei canoni ed oneri condominiali percepibili dal 10.10.2009 al 30.11.2010.

D’altra parte, come si vedrà, la creazione della società figlia si configura, per quanto si può desumere dagli atti, come un passaggio sostanzialmente imposto ad Open Land di talchè il subentro dell’avente causa nella gestione del centro ( che oltre tutto avrebbe dovuto essere oggetto di specifica eccezione in ambito cognitorio) può considerarsi irrilevante ai fini di causa.

Ciò posto, per la determinazione in concreto dell’importo perduto per canoni e oneri occorre disporre apposita consulenza tecnica sulla base dei seguenti quesiti:

“ Individuate le proposte ( candidature) di locazione che risultano accettate dalla società “veicolo” con atto ricevuto dal destinatario entro il 17.10.2012, determini il consulente il canone mensile iniziale di affitto in esse convenuto e lo rapporti al periodo di ritardo (dal 10.10.2009 al 30.11.2010);

determini altresì il consulente gli oneri di natura condominiale o assimilabile gravanti sull’affittuario nel periodo sopradefinito alla luce di quanto espressamente pattuito tra le parti.”.

  1. Perdita finanziamenti bancari.

Al riguardo la sentenza statuisce quanto segue:

“ Ugualmente riconoscibile è il danno emergente derivante alla società dalla perdita di finanziamenti bancari, revocati o negati a seguito del ritardato rilascio della concessione,” E ancora: ”il Comune dovrà altresì corrispondere per un numero di mensilità ut supra calcolato

In proposito la ricorrente collega al mancato ottenimento da parte di ING LEASE s.p.a. di un finanziamento in leasing di Euro 30 milioni ( già sostanzialmente concordato e poi revocato il 5.5.2010) tre tipologie di perdita patrimoniale:

– decremento patrimonio aziendale Euro 7.463.928

– perdita valore commerciale del fabbricato residuo Euro 2.311.704

– apporto ulteriore capitale di rischio nella Emmea Euro 6.800.000.

In proposito si osserva che quanto alla perdita di valore commerciale delle porzioni di immobili residuate dopo le demolizioni svolte negli anni 2009/2010 ( per euro 2.311.704) e all’emergere di minusvalenze causate dall’abbattimento del valore iscritto a bilancio per i fabbricati appunto demoliti ( per euro 7.463.928) non risulta comprovata in giudizio la ricollegabilità di tali perdite patrimoniali al venir meno del previsto finanziamento.

In realtà il danno derivante dalla inidoneità intrinseca alla commerciabilità del residuo non demolito e dall’abbattimento del valore patrimonio edilizio può farsi risalire alla sopravvenuta carenza del titolo edilizio, che prevedeva una unitaria e complessa operazione di demolizione e ricostruzione.

In sostanza il danno di cui si discute non trova causa nella successiva revoca del finanziamento ma deriva direttamente ( condicio sine qua non) dal fatto presupposto, dal fatto cioè che in mancanza di permesso non è possibile ricostruire il già demolito e quindi conseguire il vantaggio di un’operazione globale imperniata appunto sulla finale realizzazione di una nuova entità edilizia.

Da ciò consegue che il danno qui allegato per le due voci in rassegna ( come quello derivante dal mancato utilizzo dei pannelli fotovoltaici) può anche sussistere nell’an, ma non è riconosciuto dalla sentenza la quale ha considerato solo il danno derivante a valle dalla perdita dei finanziamenti bancari già concessi.

Per quanto riguarda l’ulteriore voce relativa all’apporto di capitale di rischio nella Emmea s.r.l. ( per euro Euro 6.800.000) occorre disporre consulenza tecnica sulla base dei seguenti quesiti:

“ In relazione al mutuo concesso da Irfis s.p.a. dica il consulente se le condizioni ivi pattuite ( creazione di una newco, apporto da parte di Open Land di equity irripetibile e rilascio fideiussione) possono ricollegarsi alla revoca del finanziamento in leasing;

dica altresì il consulente se e in quale misura l’apporto in Emmea di mezzi propri da parte di Open Land alle specifiche condizioni pattuite con Irfis s.p.a. configuri una perdita patrimoniale per la società madre.”

  1. Interessi legali.

Al riguardo la sentenza statuisce quanto segue:

“ Il comune dovrà altresì corrispondere per un numero di mensilità ut supra calcolato l’interesse legale sulle somme in relazione alle quali la società dimostri di aver acceso mutui o finanziamenti per la costruzione con atti a data certa anteriore al 17.10.2012.”.

Al riguardo la società, precisato che Emmea ha appunto ottenuto il 22.12.2010 un finanziamento per euro 12.000.000, richiede il ristoro degli interessi legali rapportati alla somma concessa.

Oppone il consulente del comune che gli interessi legali andrebbero in realtà calcolati solo sulla frazione del mutuo concretamente erogata nel periodo di riferimento.

L’eccezione non può essere accolta in quanto la sentenza – nel contesto di una delimitazione astratta o convenzionale dell’area del danno risarcibile – fa inequivoco riferimento alle somme concesse a mutuo e non a quelle concretamente erogate.

Ciò premesso appare necessario disporre consulenza tecnica sulla base del seguente quesito:

“ Calcolato l’importo del mutuo concesso alla società prima del 17.10.2012 il consulente applichi ad esso l’interesse legale in vigore nel periodo dal 10.10.2009 al 30.11.2010 senza capitalizzazione.”.

In conclusione, fermo il rigetto del ricorso incidentale del comune, la domanda risarcitoria di Open Land è respinta in parte per quanto riguarda le prime due voci esaminate sub E).

Per le voci esaminate sub A), B), C), D), in parte E) e F) il Collegio nomina CTU il dottore commercialista Salvatore M. Pace, consulente presso la Procura della Repubblica di Siracusa, affinchè fornisca risposta ai quesiti sopratrascritti nei termini su indicati.

In relazione al menzionato incarico, il CTU- ove lo ritenga necessario- potrà accedere agli atti dei vari uffici dell’amministrazione comunale e richiedere- ove necessiti- ulteriore documentazione alle parti costituite nel presente giudizio.

Il Collegio altresì:

  1. a) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il Pres. Raffaele Maria De Lipsis;
  2. b) fissa la data per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento al giorno 2 febbraio 2015, alle ore 13;
  3. c) fissa il termine del 6 febbraio 2015 per la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul compenso, nella misura complessiva di euro 3000,00 a carico per metà di ciascuna delle parti, salvo accollo definitivo;
  4. d) fissa il termine del 10 febbraio, per la nomina, a cura delle parti, dei propri consulenti tecnici;
  5. e) fissa il termine del 1 aprile 2015, per la trasmissione alle parti, a cura del c.t.u., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;
  6. f) fissa il termine del 15 aprile 2015 per la trasmissione al c.t.u. a cura dei c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;
  7. g) fissa il termine del 15 maggio 2015, per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u.

Il seguito della discussione è fissato per la camera di consiglio del 18 giugno 2015.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

non definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto,

così decide:

  1. a) respinge il ricorso incidentale del comune e dichiara nulla la determina dirigenziale 54/2013;
  2. b) respinge in parte qua il ricorso della Open Land nei limiti di cui in motivazione;
  3. c) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;
  4. d) rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione in rito in merito e sulle spese;
  5. e) fissa la camera di consiglio del 18 giugno 2015 per il seguito dell’esame.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

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