Siracusa. Rigettato l’appello al Cga, 14 consiglieri comunali restano al loro posto
Rimarranno al loro posto i consiglieri comunali Antonino Trimarchi, Gaetano Favara, Silvia Russoniello, Carlos Torres, Alessandro Di Mauro, Chiara Catera, Simone Ricupero, Chiara Ficara, Mauro Basile, Giuseppe Impallomeni, Concetta Vinci, Salvatore Castagnino, Rita Gentile, Andrea Buccheri. Il consiglio di giustizia amministrativa, confermando la sentenza del Tar di Catania, ha respinto l’appello proposto dai candidati al consiglio comunale Cosimo Burti, Agata Bugliarello, Fabio Rotondo, Angelo La Manna, Salvatore Piccione, Mirella Abela, Francesco Salemi, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluca Rossitto.
I ricorrenti hanno impugnato: la proclamazione degli eletti alla carica di consiglieri comunali di Siracusa, avvenuta il 24 luglio 2018, all’esito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Siracusa del 10/24 giugno 2018, nonché del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio (in cui la predetta proclamazione degli eletti è contenuta) e del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale redatto all’esito del primo turno elettorale, tutti nelle parti d’interesse in relazione ai successivi motivi di ricorso; tutte le determinazioni assunte dall’Ufficio Elettorale Centrale Elettorale in ordine alla determinazione dei voti validi tanto ai fini del calcolo della soglia di sbarramento del 5 % per le liste, quanto e comunque ai fini del calcolo della soglia del 50% più uno dei voti validi che, se superata da una lista o gruppo di liste collegate ad un candidato Sindaco opposto a quello eletto, impedisce l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate a quest’ultimo. Chiedevano la declaratoria della spettanza del premio di maggioranza al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto Francesco Italia e precisamente alle liste numero 17 “Fuori Sistema per Siracusa” e 19 “Siracusa 2023”, cui spettano rispettivamente ulteriori 8 e 7 seggi, con la consequenziale proclamazione alla carica di consigliere comunale di Siracusa di tutti i ricorrenti, oltre che degli altri candidati delle predette liste in posizione utile (con la correzione dei risultati elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti, nei termini sopra indicati e di seguito meglio specificati). 2. I ricorrenti premettevano che all’esito delle operazioni di ballottaggio, svoltesi il 24 giugno 2018, era stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il dottore Francesco Italia, che aveva conseguito 18210 voti (a fronte dei 16153 voti conseguiti dall’altro candidato Ezechia Reale). L’Ufficio elettorale non assegnava il premio di maggioranza del 60% dei seggi (pari a 20 seggi su 32) al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto Francesco Italia presupponendo che il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco non eletto Ezechia Reale (con asseriti 19713) avesse superato il 50 per cento dei voti validi (implicitamente computati in 38078): circostanza che tuttavia
Ad avviso dei ricorrenti di fatto non si era verificata, avendo l’Ufficio commesso una serie di errori in relazione alla determinazione della somma dei voti validi rispetto a cui computare la soglia del 50% e altresì (a monte) in relazione alla determinazione della somma dei voti validi rispetto a cui computare il superamento o meno della soglia di sbarramento del 5% per le liste e quindi la cifra elettorale delle coalizioni. Contestavano che l’Ufficio Centrale elettorale avrebbe determinato la soglia di sbarramento del 5% del “totale dei voti validi” per l’ammissione delle liste all’assegnazione dei seggi consiliari, prendendo a riferimento come base di calcolo rispetto alla quale determinare la predetta soglia unicamente i voti di lista, piuttosto che tutti i voti validi complessivamente espressi dagli elettori, ivi compresi quelli espressi soltanto a favore dei candidati alla carica di Sindaco, errore che, a cascata, avrebbe determinato la mancata attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato sindaco eletto. Si contesta, inoltre, che l’Ufficio Centrale Elettorale è altresì e comunque incorso in altro errore, avendo determinato il quoziente elettorale del 50% dei “voti validi” che, se superato da altra coalizione, impedisce l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione del candidato sindaco eletto, tenendo conto quali “voti validi” cui rapportare il predetto quoziente soltanto dei voti ottenuti dalle liste ammesse alla ripartizione dei seggi e non anche dei voti conseguiti “personalmente” dai candidati alla carica di sindaco senza contestuale espressione di preferenza per una lista. 3.1. Si costituivano in giudizio i controinteressati Rita Gentile, Andrea Buccheri e Carlos Torres, i quali anzitutto suggerivano la sospensione del giudizio nell’attesa
In secondo luogo rilevano la necessità di disporre a carico dei ricorrenti l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Liste elettorali cui appartengono i consiglieri che perderebbero il proprio seggio nel caso di accoglimento del ricorso avversario, e cioè: Lista “Lealtà e Condivisione per Siracusa – Giovanni Randazzo Sindaco -. Lista collegata al candidato Sindaco Fabio Moschella “Siracusa Futura – Partito Democratico”. “ Movimento 5 Stelle”. Liste collegate al candidato Sindaco Ezechia Paolo Reale: “Progetto Siracusa Reale Sindaco”; “Cantiere Siracusa Evoluzione Civica”; “Amo Siracusa”; “Forza Italia”; “ Siracusa Protagonista con Vinciullo”. 4. Il Tar ha respinto il ricorso con un ragionamento del quale è opportuno evidenziare alcuni passaggi: – la Giurisprudenza amministrativa siciliana ha costantemente ritenuto che, ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l’inciso “5% dei voti validi espressi”, contenuto nell’art. 4 comma 3-bis, l. reg. Sicilia n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci. – dopo la riforma della legge regionale siciliana, l’effetto “trascinamento” non è bidirezionale ma solo monodirezionale: dal voto alla lista deriva automaticamente il voto al Sindaco collegato a quella lista, ma non anche il contrario. – il voto per il sindaco non si estende alla lista collegata, detto voto non può essere conteggiato ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento. – non vi è infatti ragione per ritenere che ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, ai voti validi espressi per le liste debbano sommarsi quelli espressi.
Il Collegio ritiene che il principio di diritto espresso dalla decisione del CGARS n. 238/2019 è applicabile anche nell’esegesi del comma 6 dell’art. 4 l. n. 35/1997; anzi, ulteriore conferma è data dal richiamo testuale del comma 6 alla “lista” e alle “liste collegate” senza alcun riferimento ai voti ottenuti dai Sindaci candidati. Oltre ai riferimenti testuali il Collegio ritiene che depongono in senso contrario alla tesi dei ricorrenti ragioni di interpretazione sistematica delle disposizioni in precedenza richiamate. Contrariamente alla tesi che non coglie la sussistenza di elementi di differenziazione fra il quadro normativo nazionale e le disposizioni regionali (CGA sentenza n. 273 del 2013), il Collegio ritiene che vi sono elementi di N. 00152/2019 REG.RIC. differenziazione tra l’ordinamento degli enti locali nazionale e quello vigente in Sicilia (si pensi all’art. 73 comma 11 del d.lgs. 267/2000 e al comma 7 dell’art. 4 della l.r. n. 35/1997), che consentono di ribadire che per quanto detto, alcun riallineamento legislativo può dirsi quindi compiuto tra il sistema elettorale dei comuni siciliani e quello nazionale (CGA sentenza n. 238/2019). 9. Alla luce di tale ricostruzione esegetica, il Collegio esprime il seguente principio di diritto: sia il comma 3-bis che il comma 6 dell’art. 4 l.r. n. 35/1997, anche dopo la novella recata dalla l.r. n. 17/2016, avuto riguardo alla circostanza che non è previsto, in Sicilia, il trascinamento dei voti dal Sindaco alle liste collegate, ma solo il trascinamento contrario dalle liste collegate al Sindaco, vanno interpretati nel senso che al fine del computo dei voti validi espressi per le liste (per le diverse finalità indicate nei citati comma –bis e comma 6), non si computano i voti espressi per il candidato Sindaco. 10. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto. La natura della controversia e le questioni in essa trattate giustificano la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
Concetto Alota