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Siracusa. Il sito Web oscurato dalla Procura e le polemiche tra blog, giornale e libertà di stampa

Si è aperto un dibattito sull’oscuramento di un sito Web, con tanto di dominio Internet, da parte della Procura della Repubblica di Siracusa, nell’ambito di una indagine coordinata dal Procuratore Capo Francesco Paolo Giordano e diretta dal Sostituto Margherita Brianese, ha disposto il sequestro preventivo del sito web http://www.ilponteweb.it .

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, accogliendo la richiesta dei P.M, ha infatti disposto nei confronti del gestore del sito, la misura cautelare reale del sequestro preventivo.

Alle indagini e al sequestro ha provveduto il Nit, Nucleo Investigativo Telematico della Procura della Repubblica di Siracusa, diretto dal luogotenente dell’Arma Domenico Di Somma, il quale ha oscurato e inibito a chiunque la connessione al sito mediante il provider di internet service.

I reati ipotizzati, scaturenti dai numerosi articoli pubblicati a lesione del diritto all’onore e al decoro, sono diffamazione aggravata e continuata, mentre si chiarisce che non ci sono giornalisti coinvolti. Si tratterebbe, di fatto, di un blog, e non sarebbe di per sé un organo d’informazione, ma per i particolari bisognerà aspettare il corso delle indagini.

Secondo le poche indiscrezioni trapelate dagli ambienti giudiziari, nella fattispecie si tratta di un sito che pubblicava informazioni monotematiche indirizzate ad argomenti che trattavano fatti su questioni nell’ambito della politica  e che riguardano l’attività del comune d Melilli o argomenti sull’inquinamento della zona industriale e quindi, non di una sola pagina incriminata, come si potrebbe prospettare per un giornale quotidiano che tratta multi-argomenti. Ecco la comparazione giudiziaria ragionata applicata dal Pm e convenuta dal Gip che avrebbe così portato all’oscuramento dell’intero sito e non della pagina singola, come vedremo di seguito.

Sul fronte squisitamente giuridico, i riscontri reclamano la fondatezza del sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori: Cassazione Penale, Sezione V, 19.9.2011 (depositata il 14.12.2011), n. 46504, Presidente Colonnese, Relatore, Scalera. Con questa sentenza, la Cassazione conferma la legittimità della misura cautelare reale del sequestro preventivo adottata con riguardo a un sito internet dai contenuti diffamatori, qualora detta misura rappresenti “l’ unico mezzo idoneo per scongiurare la reiterazione del reato” di diffamazione.

I fatti. Il Tribunale del Riesame di Torino confermava la misura cautelare reale disposta dal Gip, consistente nel sequestro preventivo del sito internet, su istanza di un avvocato cui era stato conferito un incarico professionale, poi revocato, da parte del gestore del sito in questione. Il legale aveva scoperto che sul sito dell’ex cliente erano presenti copiose affermazioni diffamatorie sul suo conto, che si spingevano finanche a negare il possesso da parte sua dei titoli abilitativi necessari a svolgere la professione forense. Evidente era il danno permanente all’immagine della vittima, mediante la pubblicazione on line di tali scritti denigratori, e pertanto veniva disposto, confermato dal Riesame, il sequestro preventivo ex art 321 c.p.p. dell’intero sito internet gestito dall’indagato. Ciò in quanto, un primo provvedimento cautelare, limitato ad una sola pagina del sito in questione, era stato di fatto vanificato dal reinserimento di ulteriori contenuti diffamatori in altre pagine dello stesso sito internet.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso in Cassazione avverso la misura cautelare citata, censurando sia la mancata valutazione, nella ponderazione dei presupposti legittimanti la misura cautelare, del danno grave ed irreparabile cagionato «all’attività istituzionale, di meritoria rilevanza sociale, del sito», sia la violazione dell’art. 321, co. 3 c.p.p., argomentando nel senso di una presunta inammissibilità del sequestro preventivo di un sito internet, che imporrebbe un ingiusto vincolo di indisponibilità  da parte di chiunque, associati, collaboratori ed utenti, e quindi non soltanto dell’indagato. In altri termini, la misura cautelare avrebbe frustrato un’attività di rilevanza sociale, colpendo anche gli interessi di terzi estranei al reato.

La V Sezione Penale, con la sentenza che si segnala, rigetta in toto il ricorso, ribadendo significativi principi in materia di legittimità del sequestro preventivo di supporti di informazione telematica.

In primis, i giudici di legittimità rilevano la sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto l’ordinanza impugnata ampiamente motivava sulla portata denigratoria del contenuto delle pagine elettroniche incriminate, nonché sul concreto ed effettivo pericolo di reiterazione della condotta illecita, anche considerato che al primo sequestro, limitato ad una pagina internet,  erano susseguiti nuovi rilievi denigratori, di analogo contenuto. In sostanza la funzione cardine del sequestro preventivo, di impedire la reiterazione del reato, era qui del tutto rispettata.

La sentenza, pur non affrontando ex professo la problematica della possibile assimilazione dell’informazione via internet alla stampa – trattandosi d’altra parte, nel caso di specie, di un sito internet personale – ribadisce ad ogni modo la possibilità di disporre il sequestro preventivo di un sito, allorché la diffamazione viaggi sulle pagine web. Con ciò i giudici di legittimità ribadiscono l’imprescindibile funzione cautelare del sequestro ex art 321 c.p.p., che ha ad oggetto il mezzo con cui il reato è consumato, al fine di impedire il protrarsi del reato.

Non ha pertanto alcun rilievo la natura del bene oggetto del sequestro, ed in particolare, nel caso di specie, la sua naturale destinazione alla comunicazione con più persone. L’unico aspetto apprezzabile, nella valutazione dei criteri per la disposizione della misura, è che l’adozione del sequestro potrà, di fatto, impedire la reiterazione del reato.

Va d’altra parte segnalato come già la Terza sezione, con sentenza 11 dicembre 2008 n. 10535, avesse ammesso il sequestro con conseguente oscuramento di espressioni lesive di una confessione religiosa, diffuse su un “forum”, escludendo così l’applicabilità delle garanzie di cui all’art 21 Cost. in relazione a newsletter, blog, newsgroup, mailing list, chat, e messaggi istantanei. E la sentenza annotata ribadisce ulteriormente che «i siti elettronici sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti previsti dalla legge penale». Altrimenti argomentando, verrebbe a prospettarsi “una sorta di zona tronca, franca, che renderebbe immune dalla giurisdizione penale i siti elettronici”.

La differenza è sottile tra blog e testata giornalistica, almeno per quanto riguarda il loro trattamento giuridico. La libertà di espressione e di stampa si riferisce spesso a concetti che non vengono chiariti del tutto.

Una testata giornalistica è riconosciuta e registrata presso un tribunale e svolge professionalmente l’attività di divulgazione d’informazioni presso il pubblico. Per questo motivo deve sottostare a regole ben precise riguardanti la libertà di stampa, il diritto alla privacy e la divulgazione di fatti ed atti fasulli. Le conseguenze delle violazioni di dette norme provocano responsabilità in capo all’autore dell’articolo, al direttore del giornale e al redattore.

Una sentenza del 2009 della Corte di Cassazione ha messo in luce chiaramente quelle che sono le differenze con la semplice redazione di un post su un blog, mettendo, con la sentenza 10535, nero su bianco la definizione di forum.

Quest’ultimo viene visto non come uno strumento professionale, bensì come un luogo in cui si forma e viene espresso il pensiero personale degli utenti. Questo le ha permesso di classificare forum e blog in maniera tale da farli sottostare alla semplice disciplina relativa alla libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso. Non essendoci, quindi, i presupposti per applicare la normativa in tema di libertà di stampa (ben più estesa); infatti, il blog non è tenuto al rispetto di severi obblighi e discipline specifiche.

Un blog, quindi, per la legge italiana non fa propriamente informazione ma piuttosto contribuisce a creare un pensiero critico tra i suoi lettori, che sono influenzati a vicende con le proprie idee. Tracciata questa cornice in termini generali, la sentenza di condanna si soffermava sulla natura del blog sottoposto alla sua valutazione per finire che la sua fisionomia lo fa rientrare tra i «prodotti editoriali» da registrare. Tanto più, avvertiva l’accusa, che era stato lo stesso imputato, a definire nella testata la propria pubblicazione come “giornale”.

Concetto Alota

 

 

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