Sisma 90, 2 lavoratori siracusani ottengono il rimborso dalla Cassazione
Due lavoratori dipendenti siracusani hanno avuto ragione in Cassazione che ha intimato all’Agenzia Centrale dello Stato di rimborsare quanto spettante relativamente ai tributi versati oltre il 10% per il periodo dicembre 90-dicembre 92. In tal modo la Cassazione fa giustizia di un contenzioso tecnico-politico di decenni. Viene sconfessata la tesi che il rimborso spettava solo ai sostituti di’imposta e, come risaputo, il lavoratore dipendente non può esserlo subendo alla fonte le relative trattenute. Uno di questi due lavoratori ha ricevuto, in questi giorni, l’accredito tramite la Banca D’Italia sul proprio conto aprendo di fatto una fase e una stagione che definisca e sblocchi il rimborso per tutti gli aventi diritto.
E’ trascorso più di un anno dalla Legge di stabilità 2015 in cui era stata approvata la norma che avrebbe potuto e dovuto porre fine alla storia infinita della restituzione delle imposte pagate in eccesso dai cittadini delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dal sisma del 1990. Una norma che, però, non ha trovato applicazione tradendo così le legittime aspettative di contribuenti che attendono da alcuni lustri la restituzione di quanto indebitamente versato.
“Ho sempre creduto – dice il deputato nazionale Pippo Zappulla – di avere ragione nel sostenere questa battaglia a favore dei contribuenti siciliani. Anche la Cassazione, dopo l’ordinanza 18179 depositata il 16 settembre 2015 ne ha emesso altre due del 14 Giugno 2016 depositate il 14 luglio, ha statuito che i contribuenti delle tre province, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato. La Corte ha quindi ritenuto correttamente che la norma introdotta con la Finanziaria 2015, avente carattere innovativo ed efficacia retroattiva, ha definitivamente risolto i contrasti applicativi ed interpretativi delle norme precedentemente emanate dal legislatore, ovvero che il rimborso spetta sia alle Imprese che ai lavoratori dipendenti che ne hanno diritto. Nelle ultime sentenze , peraltro, si fa – a sostegno della tesi favorevole per i lavoratori – esplicito riferimento ad una giurisprudenza ormai consolidata in materia.
Porre da parte dell’Agenzia Centrale delle Entrate, nel silenzio imbarazzato del Mef, ancora ostacoli speciosi e strumentali non solo si presenta come vessatorio nei confronti di decine migliaia di contribuenti fedeli delle tre province ma fa lievitare notevolmente i costi anche per lo Stato dovendo alla fine coprire spese processuali e legali rilevanti.